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Rischi e conflitti per l’amministratore condominiale committente e responsabile lavori per il superbonus

Ricade su di lui una doppia responsabilità da tener in conto soprattutto qualora si verificassero infortuni

di Giulio Benedetti

L'assemblea condominiale, quando delibera la sottoscrizione del contratto di appalto per i lavori del superbonus, può nominare l'amministratore responsabile dei lavori, ai sensi dell'articolo 89, comma primo, lettera c) del Dlgs 81/2008: in tale caso è il soggetto incaricato dal condominio della progettazione e del controllo dell'esecuzione dell'opera. Ne consegue che in tale ipotesi l'amministratore, nel contratto di appalto, è contemporaneamente committente e responsabile dei lavori.

La circolare 23/E dell'agenzia delle Entrate

L'agenzia della Entrate nella predetta circolare (punto 4, pagina 80), per quanto riguarda le detrazioni del super bonus, ha precisato che al condominio:
- non spetta la detrazione per il compenso straordinario riconosciuto all'amministratore, in quanto rientra nelle sue ordinarie attribuzioni;
- spetta la detrazione per il compenso riconosciuto, sempre che il lavoro sia stato effettivamente effettuato, all'amministratore che sia stato nominato responsabile dei lavori.Per l'assemblea e per l ’amministratore si pone la valutazione dei costi e dei benefici di tale ultima nomina.

Le valutazioni per l'assemblea condominiale

A fronte del riconoscimento della detrazione l'assemblea condominiale, nel caso in cui l'amministratore sia contemporaneamente responsabile dei lavori, trova una diminuzione dei poteri di verifica nel corso dell'esecuzione dell'opera, prevista dall'articolo 1662 Codice cvile. Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne, a proprie spese lo stato, può contestarne l'esecuzione non a regola dell'arte e fissare un termine in cui l'appaltatore deve adeguarsi; in difetto il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

Se l'amministratore è committente/responsabile dei lavori, avendoli organizzati direttamente, si trova in conflitto di interessi per:
- denunciare i difetti della materia del contratto (articolo 1663 Codice civile);
- verificare l'opera compiuta (articolo 1665 Codice civile);
- denunciare, entro sessanta giorni dalla scoperta, le difformità e i vizi dell'opera (articolo 1667 Codice civile).

La responsabilità dell'amministratore committente/responsabile

L'amministratore condominiale, allorquando l'assemblea approva la sottoscrizione di un contratto di appalto e lo nomina responsabile dei lavori , riveste la duplice attribuzione di committente dell'opera e di responsabile della sicurezza dei lavoratori impiegati. L'articolo 93 del Dlgs 81/2008 afferma che il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi , limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori, ma rimane comunque responsabile in quanto deve affidare l'opera ad un’impresa qualificata per il lavoro da svolgere, iscritta alla camera di commercio, in possesso di regolare Durc, deve recepire le indicazioni fornitegli dal coordinatore per l'esecuzione sugli inadempimenti alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento.

Inoltre, il committente deve assicurare le misure generali di tutela prescritte dall'articolo 15 del Dlgs 81/2008, per cui deve eliminare i rischi e deve sostituire ciò che è pericoloso con quanto è meno pericoloso. Nel caso in cui l'amministratore sia stato nominato responsabile dei lavori è responsabile dell'esecuzione dei medesimi secondo le regole di prevenzione degli infortuni previste dall'articolo 90 del Dlgs 81/2008. Il committente e il responsabile dei lavori, in cui vi sia la presenza di più imprese, sono tenuti per l'articolo 99 del Dlgs 81/2008, a trasmettere prima dell'inizio dei lavori, alla Asl e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, la notifica preliminare prevista dall'allegato XII.

Il caso trattato

La committente, il titolare della ditta esecutrice dei lavori e il direttore dei lavori erano stati condannati per il reato di omicidio colposo di un lavoratore che, all'interno di un cantiere, realizzato per costruire un edificio, mentre stata trasportando materiali di risulta con una carriola, cadeva in una buca, finendo infilzato in un ferro di attesa non presidiato dai cappelletti di protezione. I tre soggetti erano condannati per il predetto reato per condotte colpose tra loro indipendenti. Alla committente erano contestate la violazione delle seguenti norme di sicurezza: l'omessa nomina di un responsabile della sicurezza, l'omessa predisposizione del piano operativo per la sicurezza, l'omessa nomina del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione delle opere, ai sensi dell'articolo 90 del Dlgs 81/2008, in quanto nel cantiere era prevista la presenza , anche se non contemporanea , di più imprese.

La committente ricorreva in Cassazione, lamentando l'ingiustizia della sentenza, poiché dichiarava la sua responsabilità penale, omettendo di verificare se vi fosse stata la sua ingerenza nei lavori del cantiere e l'esistenza di un nesso di causalità tra la sua azione o la sua l'omissione e l'evento.

La decisione della Cassazione

La Suprema corte (sentenza 21072/2022) dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende e delle spese sostenute dalla parte civile Inail, in quanto riteneva sussistente la sua responsabilità penale per le seguenti ragioni. L'imputata, in quanto committente, per l'articolo 90 del Dlgs 81/2008, aveva l'obbligo (gravante anche sulle imprese esecutrici) di nominare un coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori. L'imputata ometteva tale nomina e pertanto era da ritenersi responsabile del reato, perché, se l'avesse nominato, il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori avrebbe fatto il proprio dovere, avrebbe allestito il cantiere in modo diverso, in modo da rispettare le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e da evitare il tragico evento.

La Corte richiama la propria giurisprudenza per cui:
- il rischio derivante sulla conformazione dell'ambiente di lavoro grava sul committente perché, essendo relativo all'ambiente di lavoro, non è riconducibile alla natura specialistica dei lavori commissionati all'impresa appaltatrice (sentenza 5802/2021);
- il committente privato non professionale che affida in appalto lavori di manutenzione domestica , pur non essendo tenuto a conoscere , alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha comunque l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa, verificando che sia regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria dei provvedimenti sospensivi o interdittivi , previsti dall'articolo 14 del Dlgs 81/2008, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza (sentenza 26335/2021).