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Salva la cessione del credito alla banca in caso di sequestro penale

L’istituto di credito non aveva provato le circostanze di fatto da cui faceva emergere la nullità o l'annullamento del contratto quadro di cessione dei crediti

di Rosario Dolce

Le frodi sul superbonus non potevano che avere uno strascico anche giudiziario, nei rapporti tra cedente e cessionario, per la circolazione della cosiddetta “moneta fiscale”. Il primo Tribunale italiano che se ne è occupato è quello di Milano ( ordinanza del 27 maggio 2022 ) che analizza, in sede cautelare, la richiesta di una banca (quale cessionaria) di ottenere il “sequestro conservativo” fino al complessivo ammontare di 46,5 milioni di euro, anche presso terzi, di somme depositate presso uno o più conti bancari riconducibili al patrimonio generale di un gestore di un fondo comune di investimento (cedente), da cui aveva acquistato, pro soluto, crediti di imposta di eguale ammontare.

La richiesta di nullità del contratto

I crediti di imposta rilevanti – per come definiti - provenivano, a loro volta, da un General Contractor (Consorzio di imprese), il quale, nelle more successive alla cessione, era stato indagato dalla Procura di Napoli per aver asseritamente adescato degli ignari privati cittadini interessati ad usufruire del regime fiscale di favore introdotto con l’articolo 121 del decreto legge 34/2020 (superbonus ), che compilavano schede informative e sottoscrivono contratti, salvo poi non avere più notizie e ritrovarsi nel cassetto fiscale fatture emesse nei loro riguardi, per lavori mai eseguiti.

Pertanto la banca, quale cessionario dei predetti crediti di imposta rilevanti sottoposti a sequestro penale, chiedeva al tribunale meneghino, in via cautelare, sotto il profilo del fumus boni iuris, la dichiarazione di nullità del contratto quadro stipulato con il cedente per inesistenza dell'oggetto e dei relativi atti conseguenti di cessione del credito di imposta; e, in ogni caso, per grave inadempimento, visto che aveva ceduto crediti di imposta relativi ad operazione inesistenti.La domanda di sequestro conservativo - a fronte della costituzione in giudizio del gestore del fondo e pure nella contumacia del general contractor - è stata però respinta dal giudice milanese.

Quando il credito ceduto è inesistente

La banca non aveva offerto prova nel corso del procedimento in disamina – per quanto è dato apprendere dalla ordinanza - delle circostanze di fatto da cui faceva emergere la nullità o l'annullamento del “contratto quadro di cessione dei crediti” di cui, peraltro, non aveva neppure dedotto e allegato le specifiche cause di invalidità che erano in grado di far ottenere un provvedimento di tal fatta (si pensi ai vizi del volere ai sensi dell'articolo 1427 e seguenti Codice civile e alle cause di nullità tipizzate dall'articolo 1418 Codice civile).Peraltro – così si soggiunge nel provvedimento - la circostanza che il credito oggetto del contratto quadro di cessione poteva non essere, in realtà, esistente esula dalla tematica della nullità del negozio, come si desume chiaramente dall'articolo 1266 Codice civile (il quale al primo comma consente alle parti, nel caso di cessione onerosa - come quelle di cui è causa - di escludere la responsabilità del cedente con la sola eccezione del fatto proprio).

Anzi, più che in astratto, il credito d'imposta per il superbonus 100% ceduto dal General contractor è stato ritenuto esistente (almeno secondo le pattuizioni tra cedente e cessionario), come risultava dalle attestazioni prodotte in giudizio di un advisor fiscale, di gradimento di entrambi i contraenti per lo svolgimento della due diligence fiscale di verifica sulle tranche dei crediti di imposta oggetto di cessione.La domanda di sequestro conservativo di somme appartenenti al patrimonio del “fondo cedente” è stata, altresì, neutralizzata giudizialmente perché l'istituto di credito (in quanto cessionario) non aveva offerto in comunicazione alcuna prova sulla complicità della predetta società con il general contractor, con riguardo all'ipotetica formazione fraudolenta dei crediti di imposta.