I temi di NT+Superbonus

Sconto sui lavori e pagamenti parziali, la fattura targa la spesa

In caso di interventi con sconto in fattura parziale sembra più coerente individuare nella data della fattura e non nel bonifico la competenza della spesa

di Giorgio Gavelli

Un tema frequentemente oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori è la corretta competenza del bonus in caso di sconto in fattura parziale.

Per comprendere il nodo interpretativo, ipotizziamo una fattura emessa (ed inviata allo Sdi) in data 31 dicembre 2022 con pagamento della parte non oggetto di sconto in data tre gennaio 2023. Il problema, tra l’altro, si complica perché si può essere in presenza di due distinte situazioni:

1 la parte non coperta dallo sconto è anch’essa detraibile per il contribuente (caso tipico, superbonus con riconoscimento solo parziale dello sconto in fattura);

2 la parte non coperta dallo sconto non è detraibile (caso tipico: bonus facciate).

In presenza di uno sconto integrale, l’Agenzia ha più volte sostenuto che la data a cui fare riferimento per “targare” la detrazione è quella della fattura (circolare n. 30/E/2020 e interpello n. 90/2021). Ma cosa succede quando c’è un pagamento parziale? Con circolare n. 19/E/2022 l’Agenzia ha affermato che la quota di spese non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando, nei casi previsti dalla norma, il bonifico dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Secondo una prima tesi, questo pagamento attirerebbe su di sé la competenza dell’intera spesa, anche per la parte soggetta a “sconto”. Si tratta di un’interpretazione rigida, che (nel caso dei bonus “minori”) finisce per individuare la competenza della quota agevolata di spese nella data di pagamento della quota non agevolata, il che non sembra condivisibile. Se, infatti, si trattasse di una fattura con un pagamento frazionato, ogni bonifico attribuirebbe una propria competenza alla quota di bonus corrispondente. E lo “sconto” altro non è che una differente forma di pagamento parziale. Ci sembra, quindi, più coerente la tesi che individua sempre nella data della fattura la competenza della spesa oggetto di sconto, e la data del bonifico può eventualmente essere rilevante se la quota saldata in tal modo è detraibile. Il tema non è di poco conto, poiché comprendere a quale data fare riferimento serve per capire quale disciplina applicare ed anche qual è il corretto termine di invio della comunicazione di opzione e di utilizzo in compensazione del credito.

Per la quota pagata (ove anch’essa detraibile) riteniamo che un pagamento effettuato in data 31 dicembre 2022, giunto a destinazione sul conto corrente del fornitore in data 3 gennaio 2023, debba essere considerato, ai fini della detrazione, di competenza 2022, poiché il riferimento, in questo caso, è al momento in cui è stata sostenuta concretamente la spesa (ordine di pagamento inviato alla banca dal committente: Ris. n. 77/E/2007). Dovendo, infatti, definire la “competenza” della spesa per quest’ultimo, non ha alcun rilievo né il momento in cui la somma entra nella disponibilità del fornitore, né la data valuta.

Infine c’è il tema della data fattura: per rientrare nel termine (31 dicembre 2022 o 30 settembre 2023 che sia) occorre che la fattura sia inviata allo Sdi entro tale data (quando sussiste l’obbligo della fattura elettronica) o è sufficiente una fattura datata fine mese e trasmessa allo Sdi nei termini di legge? Uffici e contribuenti, un domani, potrebbero avere opinioni differenti, quindi meglio chiarirlo ufficialmente.