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Se il cantiere non termina entro il 31 dicembre 2022, il condominio perde il diritto al bonus facciate 90%

Non vale, dunque, per i lavori che si trascinano nel 2023, anche solo per pochi mesi

di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
Nel 2021 un condominio ha deliberato l’esecuzione di lavori alle facciate fruendo del bonus facciate 90% e li ha iniziati a novembre 2021 con pagamento della quota del 10% non detraibile entro il 31 dicembre 2021. Nel 2022 i lavori sono proseguiti ma, per la sua vastità, non si è certi che il cantiere possa terminare entro il 31 dicembre 2022. Come regolarsi per il credito ceduto al 90% all’impresa nel caso il cantiere prosegua per un paio di mesi nel 2023? Si conserva il diritto al 90% per la quota lavori che scavalcano il 2022?

A cura di Smart24Condominio

Lo sconto in fattura è un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato. Al pari della detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, può arrivare fino a un importo massimo corrispondente al corrispettivo dovuto. Lo sconto in fattura può essere anche di importo inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale. Per cedere il credito o avere lo sconto in fattura, dal 12 novembre 2021 è previsto l’obbligo per il contribuente di richiedere:

a) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;

b) l’attestazione della congruità delle spese sostenute, da parte dei tecnici abilitati.

All’interrogazione parlamentare del 17 novembre 2021 (n. 5-07055) il Ministero dell’Economia e Finanza, sentita l’Agenzia delle Entrata, ha riconosciuto che, relativamente agli interventi sui quali può trovare applicazione il bonus facciate – i quali possono essere realizzati senza fare ricorso allo stato di avanzamento dei lavori - fornitore e committente possono accordarsi per l’emissione della fattura con sconto sul corrispettivo del 90% e pagamento della parte non coperta da sconto entro il 31 dicembre 2021. Anche se, al momento dell’emissione della fattura “scontata” e del relativo pagamento “ridotto”, i lavori, corrispondenti ai corrispettivi fatturati al lordo dello sconto applicato, non risultano essere stati ancora effettuati, senza che ciò pregiudichi il diritto all’agevolazione fiscale, né il diritto all’esercizio di una delle opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.

La circolare delle Entrate n. 16 del 29 novembre 2021 ha poi chiarito che per il rilascio della nuova attestazione di congruità sulle spese, richiesta dal nuovo comma 1- ter dell’articolo 121 del Dl 34/2020, è sufficiente che i lavori siano iniziati. Il tutto con l’ammonizione per cui la mancata effettuazione degli interventi (non è stato però specificato se ciò debba occorrere entro l’anno di imposta in cui la detrazione si “trasforma” in credito di imposta), al pari dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma, avrebbe determinato il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del Decreto legislativo 471/1997.

Va detto, per completezza argomentativa, che l’unica pronuncia civile, seppure di natura cautelare, che ha affrontato la questione del termine dei lavori del bonus facciate sul 2021 è un’ordinanza del Tribunale di Firenze del 19 settembre 2022 nella quale, in via incidentale, si precisa che: «I lavori di manutenzione straordinaria approvati dall’assemblea condominiale saranno eseguiti beneficiando dei bonus fiscali (con cessione del credito) approntati dal Governo italiano, per usufruire dei quali è necessario rispettare precise scadenze temporali. In particolare, i lavori soggetti a superbonus 110 % dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2023, mentre quelli soggetti al bonus facciate 90% entro il 31 dicembre 2022, avendo il Condominio già corrisposto il residuo 10% entro il 31 dicembre 2021».

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