Se il cortile interno è gravato da una servitù di passaggio
Le spese sono da ripartire il base all’uso
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 24 aprile
Sembra di capire che, nel caso in questione, ci si trovi in presenza di un cortile comune concesso in uso esclusivo ai condòmini dei singoli appartamenti, gravato, però, nel contempo di servitù di passo (fondo servente) in favore dei proprietari dei box interrati (fondo dominante). Così configurata la situazione, questi ultimi sono tenuti a concorrere alle spese per la manutenzione e per la conservazione del cosiddetto fondo servente in misura liberamente determinabile tra le parti e scaturente da uno specifico accordo da loro stipulato.
Le spese per la manutenzione e la conservazione del fondo servente (nel caso, il cortile) vanno dunque principalmente sostenute da chi ne ha l'uso prevalente e primario, sebbene a esse debbano concorrere anche coloro che, in quanto fruenti della servitù di passo, pure ne godono, nei limiti dell'esercizio della servitù stessa (articolo 1069, terzo comma, del Codice civile). La legge nulla dice in ordine alla misura del contributo, per cui spetta alle parti quantificarla secondo un equo criterio, che tenga conto del giusto equilibrio tra l'uso esclusivo che di questo cortile fanno i proprietari degli appartamenti e quello, invece, molto più limitato, che ne fanno i proprietari dei soli box.