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Se il cortile interno è gravato da una servitù di passaggio

Le spese sono da ripartire il base all’uso

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di Augusto Cirla

La domanda

La domanda
Un condominio ha, sul retro, un cortile interno in pavé, delimitato da un lato con rete e siepe. Questo cortile, privo di tabella millesimale, è in parte adibito a stalli assegnati in uso esclusivo ai condòmini proprietari degli appartamenti e in parte utilizzato, in un percorso che lo attraversa diagonalmente per tutta la lunghezza, dai proprietari dei garage interrati - non tutti coincidenti con i proprietari degli appartamenti e muniti di apposita tabella millesimale - che vi transitano per raggiungere una rampa e quindi i box. Si precisa che l’accesso pedonale agli appartamenti non prevede il passaggio dal cortile. Quali sono i criteri per la ripartizione delle spese di rifacimento della pavimentazione del cortile, considerato il duplice utilizzo, e delle spese di gestione dello stesso, in particolare per la manutenzione del cancello scorrevole, della siepe e dell’impianto di illuminazione notturna?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 24 aprile
Sembra di capire che, nel caso in questione, ci si trovi in presenza di un cortile comune concesso in uso esclusivo ai condòmini dei singoli appartamenti, gravato, però, nel contempo di servitù di passo (fondo servente) in favore dei proprietari dei box interrati (fondo dominante). Così configurata la situazione, questi ultimi sono tenuti a concorrere alle spese per la manutenzione e per la conservazione del cosiddetto fondo servente in misura liberamente determinabile tra le parti e scaturente da uno specifico accordo da loro stipulato.

Le spese per la manutenzione e la conservazione del fondo servente (nel caso, il cortile) vanno dunque principalmente sostenute da chi ne ha l'uso prevalente e primario, sebbene a esse debbano concorrere anche coloro che, in quanto fruenti della servitù di passo, pure ne godono, nei limiti dell'esercizio della servitù stessa (articolo 1069, terzo comma, del Codice civile). La legge nulla dice in ordine alla misura del contributo, per cui spetta alle parti quantificarla secondo un equo criterio, che tenga conto del giusto equilibrio tra l'uso esclusivo che di questo cortile fanno i proprietari degli appartamenti e quello, invece, molto più limitato, che ne fanno i proprietari dei soli box.

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