Se il decreto ingiuntivo è passato in giudicato non si può più correggere l’errore materiale sulla somma richiesta
Il creditore avrebbe dovuto non notificarlo al condominio e chiedere un nuovo provvedimento monitorio
Un credito già azionato e passato in giudicato non può essere oggetto di un nuovo accertamento e, in caso sia errato, si rischia di perderlo. Il caso sottoposto al giudizio del Tribunale di Torino (sentenza 3598/2022) riguardava un appaltatore che agiva contro il condominio per ottenere il pagamento di un residuo credito già azionato in sede monitoria che, a causa di un errore materiale, era stato richiesto solamente per una sua parte.
L'attore precisava di aver preventivato lavori di bonifica amianto e di essere creditore nei confronti del condominio del residuo del maggior importo di € 7.150,00 e non di € 1.700,00, importo erroneamente richiesto e per il quale aveva ottenuto, dal Giudice di pace, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non opposto e rinotificato unitamente all'atto di precetto.Il condominio non proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e corrispondeva la somma ingiunta di € 1.700,00 senza sollevare eccezione alcuna.
La rilevanza dell’errore materiale
La nuova domanda proposta dall'attore, con ricorso ai sensi dell'articolo 702 bis del Codice di procedura civile, poneva il problema della rilevanza dell'errore materiale commesso dal creditore sul credito dedotto in giudizio che era già stato oggetto del decreto ingiuntivo, passato in giudicato per non essere stato opposto, e azionato con il precetto, già pagato dal condominio. Per il Tribunale di Torino l'errore non poteva essere fatto valere per essere sceso sul credito, oggi vantato, il giudicato ai sensi dell'articolo 2909 Codice civile il quale dispone che «l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa».Ogni credito ed ogni questione attinente alla fattura ad esso inerente, sia dedotta che deducibile, era ormai coperta dal giudicato.
Il giudice del monitorio si era, infatti, definitivamente pronunciato in merito al credito, espressamente definito come residuo dal creditore, accertando che questo ammontava ad € 1.700,00 e tale giudicato impediva, al secondo giudice, di effettuare un nuovo accertamento su tale credito poiché tale verifica sarebbe stata, evidentemente, in contrasto con il decreto ingiuntivo passato in giudicato.
Conclusioni
Il Tribunale, pertanto, dichiarava inammissibile la domanda in quanto non si poteva più indagare se il creditore fosse caduto in errore nel richiedere un importo inferiore a quello asseritamente oggi preteso; tale errore avrebbe potuto/dovuto essere fatto valere piuttosto con una procedura di correzione dell'errore materiale del decreto ingiuntivo, prima del passaggio in giudicato dello stesso; alternativamente il creditore avrebbe potuto evitare di notificare il decreto emesso per un importo inferiore a quanto ritenuto dovuto e chiedere un nuovo provvedimento monitorio atteso il disposto dell’articolo 644 Codice di procedura civile, secondo cui la domanda può sempre essere riproposta, anche quando il decreto sia diventato inefficace perché non notificato.