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Se la delega è irregolare si può essere esclusi dalla partecipazione all’assemblea

Spetta al presidente dell'assemblea il dovere di controllare la regolarità delle deleghe conferite dai condòmini

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di Augusto Cirla

La domanda

La domanda
Una disposizione del regolamento di condominio prevede che le deleghe possano essere conferite solo ad altri condòmini, oppure a parenti dei proprietari. Qualora in assemblea partecipasse un soggetto delegato che non rientra in alcuna di queste casistiche, quindi un terzo, gli altri partecipanti possono decidere di escluderlo dalla partecipazione? Se invece questo soggetto venisse ammesso, le eventuali deliberazioni potrebbero essere in qualche modo invalidate dalla partecipazione comunque irregolare del delegato?

L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 maggio
La clausola del regolamento di condominio volta a limitare il potere dei condòmini di farsi rappresentare nelle assemblee è inderogabile, in quanto posta a presidio della superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente. In quanto incidente nella sfera dei diritti e degli obblighi propri di ciascun condomino, tale clausola limitativa assoggetta tutti coloro che l’hanno accettata a un vincolo avente forma di legge e, perciò, insuscettibile di essere sciolto senza il consenso unanime degli interessati, sempre che essa sia contenuta in un regolamento di natura contrattuale, e non semplicemente approvato in assemblea.

La delega, atto unilaterale attributivo di un potere di rappresentanza, rientra nel novero degli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. Anche la giurisprudenza ha chiarito che la indebita partecipazione delegata di una persona non legittimata dà origine alla sanzione dell'annullabilità, poiché costituisce un vizio procedimentale incidente sulla formazione della volontà assembleare, senza che possa rilevare il carattere determinante del voto espresso dal delegato per il raggiungimento della maggioranza occorrente per l'approvazione della deliberazione (Cassazione, sentenza 1662/2019, e Tribunale Roma, sentenza 6 novembre 2020, n. 15497).

Spetta al presidente dell'assemblea il dovere di controllare la regolarità delle deleghe conferite dai condòmini (che siano, cioè, valide in base all’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile e del regolamento di condominio), per cui è il presidente stesso che deve escludere dall'assemblea colui che non è munito di regolare delega, invitandolo a lasciare la riunione, anche a tutela della privacy dei partecipanti.

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