Se la delibera è nulla, lo è anche l’incarico al tecnico: è l’amministratore che deve pagarlo
L’assemblea è organo di gestione, non di disposizione e ogni deviazione da questo limite non produce un vizio sanabile, ma una nullità radicale
Limiti deliberativi dell’assemblea condominiale e invalidità che derivano dal superamento delle sue attribuzioni sono stati al centro della sentenza del Tribunale di Brescia numero 4455 del 23 ottobre 2025. Il caso riguardava l’impugnazione di una delibera con cui l’assemblea, a maggioranza, aveva deciso di «ridefinire gli assetti proprietari» di un edificio, escludendo una unità immobiliare dal condominio e disponendo il rinnovo dell’incarico a un tecnico per la rielaborazione delle tabelle millesimali...





