Se l’appaltatore insoddisfatto lo chiede, l’amministratore deve fornire i dati completi dei condòmini morosi
La semplice trasmissione del piano di riparto non tutela il terzo creditore e legittima l’applicazione di penale per ogni giorno di ritardo nella comunicazione
In seguito alla richiesta del fornitore insoddisfatto, avanzata giudizialmente davanti al competente Tribunale, l’ente di gestione deve comunicare senza ritardo tutti i dati necessari per agevolare al massimo il creditore nella realizzazione del proprio diritto di credito residuo.
Il condominio, pertanto, tramite l’amministratore, deve inviare all’appaltatore l’elenco nominativo dei condòmini morosi, completo di una serie di informazioni ulteriori, complementari ma essenziali all’esatta e immediata...