L’articolo 63, 1° comma, disposizioni attuative del Codice civile prevede – nel testo modificato dalla riforma del 2012 - che l’amministratore «è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi».

Le tesi contrapposte

Nell’interpretazione e nella concreta applicazione della norma si è molto discusso tra due tesi contrapposte; secondo la prima si tratterebbe di un obbligo dell’amministratore in quanto rappresentante del condominio che rientrerebbe nelle sue specifiche...

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