Condominio

Se con motivazione, il giudice può discostarsi dall’esito della consulenza tecnica d’ufficio

Soprattutto se frutto di relazioni poco condivisibili perché, a suo dire, caratterizzate da accertamenti lacunosi e incompleti

di Eugenia Parisi

Con ricorso per denuncia da danno temuto, la proprietaria di un appartamento agiva nei confronti dell’intestatario dell’unità immobiliare soprastante nonché nei confronti del condominio, denunciando il protrarsi di un fenomeno infiltrativo sul suo soffitto. Chiedeva, quindi, di ordinare l’esecuzione dei lavori necessari a eliminare le infiltrazioni d’acqua e a evitarne di ulteriori, a ripristinare l’appartamento nello stato anteriore, oltre che a disporre idonea garanzia per i danni subìti. Il procedimento si è concluso con l’ordinanza 12754/2022 del Tribunale di Milano.

La posizione del resistente e del condominio

Il resistente sosteneva che le infiltrazioni fossero causate dall’occlusione del bocchettone e del pluviale dell’ultimo piano, che aveva causato danni anche alla sua proprietà. Dunque, a sua volta, chiedeva di ordinare al condominio l’esecuzione dei lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni verificatesi anche nel suo appartamento. Il condominio dichiarava di aver effettuato gli interventi sulle parti comuni per ovviare al rischio di danno lamentato dalla ricorrente tramite disostruzione del bocchettone del pluviale. E, quindi, addebitava i danni alla mancata impermeabilizzazione del terrazzo.

La denuncia di danno temuto

L’articolo 1172 del Codice civile prevede che il titolare del diritto reale di godimento che abbia ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto, possa denunciare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo. Il tribunale, qualora ne sussistano i presupposti, dispone idonea garanzia per i danni eventuali. Tale azione ha natura e funzione cautelare, essendo preordinata alla prevenzione di un danno della cui verificazione si abbia timore.

Nel caso di specie, sono state ritenute ammissibili le domande volte a ottenere la cessazione del pericolo di infiltrazioni lamentato nonché la domanda riconvenzionale del condòmino del piano superiore, in quanto relativa alle medesime problematiche denunciate dalla ricorrente. Legittimati passivi sono i soggetti che hanno la proprietà o la disponibilità della cosa che minaccia di danno la proprietà, dunque sia il proprietario dell’unità immobiliare soprastante sia il condominio che è legittimato passivo per le parti comuni dell’edificio (Cassazione civile, sentenza 5336/2016). È stata, invece, esclusa la legittimazione dell’assicuratore, poiché l’azione era finalizzata a ottenere i provvedimenti necessari per eliminare il pericolo incombente sul bene.

Le lacune della perizia

Veniva disposta una consulenza tecnica, il cui quesito veniva allargato su istanza della ricorrente, che chiedeva anche la sostituzione del professionista nominato. Il Ctu aveva, infatti, affermato che le infiltrazioni erano generalizzate e diffuse e che erano state causate, in occasione di un violento temporale, dall’otturazione del bocchettone di scarico presente sul terrazzo. Dunque, l’intervento di spurgo sarebbe stato risolutivo. Tuttavia, per il giudice, tali risultanze non erano condivisibili, perché caratterizzate da accertamenti lacunosi. Infatti, la prima relazione era stata depositata senza aver preso in considerazione lo stato dei pluviali nonostante l’origine delle infiltrazioni fosse da acqua piovana, tanto che si rendeva necessario disporne l’integrazione.

Le osservazioni dei consulenti di parte

Il Ctu dava seguito, quindi, alla video ispezione dei pluviali, senza però visionare personalmente le riprese e senza metterle inizialmente a disposizione dei consulenti delle parti. Viceversa, la persistenza e l’entità delle infiltrazioni nell’appartamento della ricorrente anche in data successiva all’intervento sul bocchettone del pluviale del terrazzo, risultava dalle fotografie che dimostravano il persistere del fenomeno anche oltre un anno dopo. Dunque, l’ostruzione del bocchettone di scarico integrava solo una concausa delle infiltrazioni.

Risultava, infatti, che il pluviale presentava consistenti incrostazioni calcaree che ne riducevano la sezione di scarico, in alcuni punti, di oltre il 50%. Le relazioni tecniche dei consulenti apparivano più condivisibili in quanto fondate sul dato oggettivo della video ispezione, di cui riportavano fedelmente fotogrammi con evidenti incrostazioni. I sedimenti comportavano una minore capacità di scarico delle acque piovane, causandone la stagnazione nel pozzetto del lastrico e, nel caso di piogge abbondanti, la tracimazione dal bocchettone e le infiltrazioni anche nel piano sottostante.

La decisione del Tribunale

Al condominio, dunque, è stata ordinata l’esecuzione dei lavori necessari a eliminare le infiltrazioni d’acqua in entrambe le abitazioni, con la sostituzione integrale del pluviale per tutta la sua lunghezza sino all’intersezione con l’anello fognario in cantina. Non è stata invece imposta una garanzia per i danni eventuali, considerato che non vi erano elementi per ritenere che il condominio si volesse sottrarre all’ordine giudiziale.

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