Condominio

Se i pluviali sono intasati, la pioggia intensa non esime il condominio da responsabilità da custodia per danni

Decisiva l'omessa manutenzione dei canali di scolo ai fini del risarcimento al privato che subisce le infiltrazioni all'interno della sua proprietà

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di Ivan Meo e Roberto Rizzo

Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché essi non rechino pregiudizio ad alcuno, e a determinate condizioni risponde, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice civile, dei danni da questi cagionati alle proprietà esclusive dei singoli condòmini, anche se i fatti siano stati causalmente determinati da un evento atmosferico di rilevante entità.

Responsabilità anche in caso di eventi atmosferici eccezionali

Ne deriva che l'ente di gestione deve essere condannato al risarcimento dei danni per infiltrazioni d'acqua all'immobile di proprietà esclusiva che provengono da una parte condominiale, laddove l'evento si sia verificato a causa dell'ostruzione degli scarichi dei pluviali, che non hanno consentito il normale deflusso delle acque piovane, per quanto improvvise, nel canale di gronda.In tali ipotesi, infatti, sebbene le piogge eccezionali ed abbondanti abbiano fatto innalzare il livello delle acque al dì sopra della portata del canale di scolo, l'evento meteorico non può essere considerato come imprevedibile e tale da integrare il caso fortuito, invocabile come esimente da responsabilità, proprio per l'omessa manutenzione ordinaria dei pluviali da parte del condominio/custode.

Con questi principi di diritto espressi nella sentenza numero 250 del 12 febbraio 2023, il Tribunale di Cosenza ha accolto la domanda risarcitoria proposta da un condòmino che, dopo una pioggia improvvisa e particolarmente intensa, aveva subito ingenti danni da infiltrazioni nell'immobile di sua proprietà, derivanti dal ristagno dell'acqua piovana nei canali di scolo di proprietà condominiale, occlusi dalla presenza di rifiuti.Rigettata, invece, la tesi difensiva del condominio convenuto che, nel costituirsi, aveva eccepito l'esimente del caso fortuito, presuntivamente rappresentato, nel caso di specie, dalle precipitazioni meteoriche di straordinaria intensità.

La valutazione delle prove da parte del giudice

Nella decisione del Tribunale cosentino risulta determinante il contenuto della relazione tecnica predisposta dal consulente nominato in un (altro e) precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo, svoltosi sugli stessi luoghi di causa e tra le medesime parti del successivo giudizio di cognizione, che era stato a suo tempo introdotto dall'attore, al fine specifico di individuare con precisione l'origine delle lamentate infiltrazioni. Il giudice del merito, ritenendo quella consulenza congruamente ed adeguatamente motivata, l'ha integralmente recepita, ponendola a fondamento della propria decisione, rigettando, peraltro, l'eccezione d'inutilizzabilità della stessa, pur spiegata dalla parte convenuta.

Dalla lettura del testo dell'accertamento tecnico preventivo, osserva il giudice del merito, si ricava chiaramente l'elemento che induce a propendere per la responsabilità del custode, nonostante l'eccezionalità dell'evento in sé considerato, peraltro non contestato dal condominio come fatto storico.Le infiltrazioni d'acqua piovana che hanno danneggiato la proprietà della parte attrice sono da ascriversi, infatti, non solo (e non tanto) alla pur ingente quantità d'acqua caduta in poco tempo, ma all'inefficienza del sistema di scolo, rappresentato dai pluviali condominiali, che, all'esito dei sopralluoghi tecnici effettuati, sono risultati completamente occlusi da rifiuti e materiali di risulta di vario genere.

L’omessa manutenzione

Proprio per questo, dunque, e non per le abbondanti piogge, essendo gli scoli parzialmente o totalmente ostruiti, il canale non è stato in grado di smaltire l’acqua proveniente dalla copertura soprastante il locale di proprietà dell'attore e dai vari discendenti.Deve pertanto affermarsi la riconducibilità causale dei danni lamentati all'omessa manutenzione delle parti condominiali così individuate e sancirsi, per l'effetto, la responsabilità del condominio/custode e proprietario, sulla base del disposto dell'articolo 2051 del Codice civile, essendo dimostrati il rapporto di custodia, il danno lamentato ed il necessario nesso causale tra l'evento ed il danneggiamento della proprietà dell'istante (Cassazione, ordinanza numero 7044/2020).

La rilevanza del caso fortuito

Prima di concludere, un'ultima considerazione s'impone.La sentenza in commento si lascia apprezzare in quanto, sebbene si riferisca ad un principio consolidato in giurisprudenza, esplicita con chiarezza le norme che governano la materia.Affinché un evento atmosferico occasionale, per quanto violento, improvviso e non preventivabile, possa assumere le caratteristiche proprie del caso fortuito, come tale validamente invocabile dal custode per essere esonerato dalla responsabilità oggettiva presupposta dall'articolo 2051 del Codice civile, è necessario che esso (evento) abbia valenza oggettiva e sia completamente svincolato da ogni legame con la condotta negligente o colposa del custode. Solo ricorrendo queste condizioni, potrà ritenersi interrotto il presupposto nesso causale, ed il custode (che ne abbia fornito adeguata prova) potrà dirsi validamente esonerato da responsabilità.

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