Se lo sconto in fattura copre il suo compenso, il tecnico non può chiedere altre somme al committente
Salvo che non siano giustificate da attività diverse da quelle per cui è stato maturato il credito d’imposta
Lo sconto in fattura è una delle opzioni previste dall’articolo 121 del Decreto Rilancio, assieme alla detrazione diretta e alla cessione del credito. Il meccanismo che innesta la trasformazione della detrazione diretta in credito di imposta appaga pienamente l’obbligazione posta in capo al condominio-committente che, nel qual caso, assume la veste di cedente. Ove lo sconto in fattura copra l’intero compenso professionale del tecnico, lo stesso, avendolo ricevuto nel proprio cassetto fiscale, non è in grado di pretendere altre somme di denaro dal proprio committente. Salvo che non siano giustificate da attività diverse da quelle per cui era maturato il credito di imposta predetto.
Per saperne di piùRiproduzione riservata ©
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5


