Se si è revocati giudizialmente non si può amministrare lo stesso condominio seppur in forma societaria
di Fabrizio Plagenza

In merito alla nomina ed alla revoca dell'amministratore, l'articolo 1129 del Codice civile, così come novellato dalla legge di riforma del condominio (legge 220/2012), prescrive espressamente che «in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato». La norma, dunque, indica chiaramente un divieto di nuova nomina dell'amministratore che sia stato revocato giudizialmente. L'articolo in esame, come noto, fornisce altresì un elenco...