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Se si è revocati giudizialmente non si può amministrare lo stesso condominio seppur in forma societaria

I soci sono infatti tenuti a rispettare ognuno i requisiti per essere amministratore e chi è stato revocato non li possiede

di Fabrizio Plagenza

In merito alla nomina ed alla revoca dell'amministratore, l'articolo 1129 del Codice civile, così come novellato dalla legge di riforma del condominio (legge 220/2012), prescrive espressamente che «in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato». La norma, dunque, indica chiaramente un divieto di nuova nomina dell'amministratore che sia stato revocato giudizialmente. L'articolo in esame, come noto, fornisce altresì un elenco di ipotesi che, per legge, rappresentano ipotesi di “gravi irregolarità” che giustificano la richiesta di revoca dell'amministratore. In tali casi, infatti, ciascun condomino, ove l'assemblea non provveda, può ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di chiedere l'emissione di un provvedimento di revoca.

I fatti di causa

Con la sentenza 438 pubblicata il 25 agosto 2022, il Tribunale di Trieste si è occupato di una fattispecie che trae spunto proprio dall'avvenuta revoca dell'amministratore, per opera di un provvedimento giudiziale. La questione rileva in quanto il Tribunale di Trieste è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della nomina, quale amministratore, di una società il cui legale rappresentante era proprio l'ex amministratore, precedentemente revocato.L'attenzione, dunque, si concentra sul tentativo dell'amministratore revocato giudizialmente, di “rientrare” quale amministratore del medesimo condominio, nelle vesti di legale rappresentante della società nominata per la gestione dello stabile condominiale.

Nel caso trattato dal Tribunale di Trieste, un condomino conveniva in giudizio il condominio per sentir annullare e previamente sospendere la delibera assembleare e per ottenere una sentenza che dichiarasse privi di effetto tutti i provvedimenti prodromici (convocazione dell'assemblea e predisposizione dei bilanci). L'attore rappresentava che le ragioni di invalidità della delibera risiedevano nel fatto che l'amministratore era stato revocato giudizialmente dalla carica con sentenza della Corte d'appello, passata in giudicato e, pertanto, non avrebbe potuto validamente gestire il condominio neppure come legale rappresentante della società di cui era l'unico legale rappresentante. Peraltro, dopo che per un periodo il condominio era stato gestito dalla moglie, di fatto sua mera intermediaria.

Il principio enunciato

La sentenza 438/2022 enuncia il principio secondo cui, ai sensi dell'articolo 1129 del Codice civile, l'amministratore revocato giudizialmente non può essere più rinominato quale amministratore dello stesso condominio e ciò anche quando lo stesso sia “l'amministratore di fatto”, benchè formalmente il legale rappresentante della società nominata ad amministrare il condominio. L'articolo 1129, comma 13, Codice civile, infatti, stabilisce che in caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente lo stesso amministratore revocato. Né il Tribunale adito poteva essere chiamato a ridiscutere le ragioni della revoca (già esaminate dall'autorità giudiziaria che l'aveva disposta), né la natura del provvedimento (contenzioso o di volontaria giurisdizione) né, infine, la durata di tale incapacità prevista dal legislatore senza limiti di tempo.

Dunque, nel caso di specie, se l'ex amministratore non poteva assumere né svolgere legittimamente la carica di amministratore, «la stessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo si profilava come atto illegittimo, idoneo a travolgere la validità stessa della deliberazione ivi adottata», si legge in sentenza. La delibera veniva dunque annullata con condanna del condominio al pagamento delle spese di lite.

Se ad amministrare è una società

La sentenza trova il suo fondamento logico giuridico anche se si muove lo sguardo ai requisiti che la legge richiede per la nomina dell'amministratore. L'articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione al Codice civile, nell'indicare i presupposti per poter svolgere l’incarico di amministratore di condominio, tra i requisiti dispone espressamente che «Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi».

Ecco che, in via analogica, se i requisiti professionali devono essere posseduti anche dai soggetti indicati dall'articolo 71 bis disposizioni attuative Codice civile, in caso di revoca giudiziale, i motivi che hanno portato alla cessazione dell'incarico in forza del provvedimento dell'autorità giudiziaria spiega i suoi effetti anche nell'ipotesi in cui il soggetto revocato giudizialmente cerchi in qualche modo di eludere la disposizione di legge e, nello specifico, il dettato normativo di cui all'articolo 1129Codice civile.