SE IL TERRAZZO SOVRASTANTE È CONSIDERATO «A LIVELLO»
Nel caso in cui il terrazzo sovrastante faccia da copertura a quello sottostante, e non sia a sua volta sovrastato da una soletta di copertura, esso va assimilato a una terrazza a livello e, pertanto, le spese per la sua manutenzione si ripartiranno secondo il criterio legale dettato per i lastrici solari (articolo 1126 del Codice civile).Qualora, invece, i terrazzi cui si riferisce il quesito siano assimilabili a balconi aggettanti, o quello sovrastante risulti coperto da una soletta, ogni condomino provvederà per il suo.
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