SENZA ATTI INTERRUTTIVI CANONI PRESCRITTI IN 5 ANNI
L'articolo 2948 del Codice civile stabilisce che si prescrivono in cinque anni le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni. La prescrizione può essere interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, nonché quando questo abbia riconosciuto il diritto del creditore. Per effetto dell'interruzione, si inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se, effettivamente, per un periodo di più di cinque anni non sia stata fatta una richiesta degli arretrati dovuti per canoni, oppure non vi sia stato un riconoscimento del conduttore di essere debitore dei canoni stessi nei confronti del locatore, il credito di quest'ultimo si sarebbe prescritto. È quindi opportuno verificare con attenzione tutta la corrispondenza eventualmente intercorsa tra le parti per essere sicuri dell'avvenuta prescrizione.
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