Sequestro conservativo dei beni dell'amministratore che compie il reato di appropriazione indebita
La Cassazione da ultimo ha affrontato la questione in tre pronunce relative a diverse casistiche
Il reato di appropriazione indebita condominiale viene compiuto dall'amministratore per ottenere un illecito arricchimento, ma in tale caso, se condannato, non soltanto incorre nella sanzione penale, ma per l'articolo 185 Codice penale deve restituire quanto sottratto e risarcire i condòmini. Avviene, a volte, che per sfuggire a tali responsabilità civili l'amministratore si disfi dei suoi beni per apparire nullatenente e sfuggire all'esecuzione della sentenza di condanna.
L’amministratore subentrate all’indagato
La Cassazione con sentenza 1725/2022 ha respinto il ricorso di un amministratore avverso la sentenza che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita aggravata, commesso in danno del condominio, e aveva convertito il sequestro conservativo nel pignoramento immobiliare dei beni del condannato. La Corte respingeva le argomentazioni del ricorrente poiché contestava il fondamento di una doppia sentenza di condanna valorizzando, in via alternativa, elementi già considerati dia precedenti giudizi.
La Cassazione confermava quanto scritto dal giudice di appello per cui l'amministratore successivo, subentrato al precedente, ha presentato la querela tempestivamente nel momento in cui ha avuto contezza dell'avvenuta appropriazione indebita da parte del suo predecessore. Quest'ultimo non consegnava la documentazione, nonostante le ripetute richieste, e il nuovo amministratore doveva ricostruire la contabilità del condominio e presentava la querela quando si accertava della malafede dell'imputato. Lo stesso, prima dell'assemblea che doveva approvare il bilancio, aveva optato con la moglie per la separazione dei beni e aveva venduto alcuni immobili di sua proprietà al nipote per sottrarli alla garanzia dei creditori – condòmini.
L’amministratore che smista denaro da un condominio all’altro
Altra sentenza, la numero 1707/2022 della Cassazione, ha rigettava il ricorso di un amministratore condominiale che era stato condannato per il reato di appropriazione indebita. La Corte ha affermato che la querela è tempestivamente proposta dai condòmini che, pur avendo presentato una querela tardiva, tuttavia si costituiscono parte civile nel giudizio penale. La giurisprudenza di legittimità ( sentenza 44114/2019) afferma che in tale caso, essendosi la persona offesa costituita come parte civile, non era necessario l'avviso informativo previsto dall'articolo 12 Dlgs 38/2018. La Corte ha inoltre affermato che il reato sussiste anche se l'amministratore ha smistato i denari da un condominio ad un altro di quelli da lui amministrati. Infatti, tale circostanza è idonea a configurare il reato.
Il conto intestato all’amministratore
Inoltre, la Cassazione (sentenza 57583/2018) ha affermato che commette il reato di appropriazione indebita l'amministratore che, senza autorizzazione, faccia confluire i saldi dei conti attivi dei singoli condomìni su un unico conto di gestione da lui intestato. In tale caso l'amministratore risponde del reato di appropriazione indebita a prescindere della destinazione finale del saldo cumulativo ad esigenze personali dell'amministratore o ad esigenze dei condomìni amministrati, poiché tale condotta viola il vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento da parte dei condòmini.