Servitù in condominio: si può modificarne l’utilizzo senza perderne il diritto
Non è necessario approvare all’unanimità la delibera che statuisce la novità che non si annovera tra le innovazioni
I condomini titolari di una servitù costituita per la fruizione di un servizio condominiale possono decidere di modificare il servizio con delibera assunta con le maggioranze stabilite dall'articolo 1136 Codice civile senza che ciò significhi, anche, rinunzia alla servitù. Il principio è stato applicato dalla Cassazione (ordinanza numero 23741/2020) per risolvere la questione sottoposta alla sua attenzione e riguardante l'impugnazione, da parte di alcuni condomini, di una delibera approvata dalla maggioranza e con la quale si decise lo spostamento della centrale idrica condominiale dal sottoscale di proprietà esclusiva - dove era stata collocata dal costruttore - al piano di copertura delle scale.
Le pronunce di merito
I condomini impugnanti sostenevano che tale delibera valeva quale rinuncia alla servitù ed assumeva i connotati di innovazione vietata che necessitava del consenso unanime e non della maggioranza e ne chiedevano l'annullamento.Respinta la domanda in primo grado, la Corte di merito respingeva l'appello negando che nello spostamento si raffigurasse una innovazione vietata e che perciò necessitasse del consenso unanime non essendo i beni condominiali (centrale idrica) sottratti all'uso o al godimento di ciascun partecipante.
Lo stesso giudice sosteneva, inoltre, che nel deliberato condominiale non poteva ravvisarsi una implicita rinuncia alla servitù che il condominio esercitava con la collocazione della cisterna nel sottoscale di proprietà esclusiva - come invece prospettato dall'appellante - mancando un atto scritto in tal senso.
Il ricorso alla Suprema corte
Inoltrato il ricorso in Cassazione, tra i motivi del ricorso, c'era la deduzione che la delibera assembleare configurasse una rinuncia alla servitù vantata dal condomino di proprietà esclusiva.Sostiene la Suprema corte che lo spostamento di un'autoclave dal vano privato in area comune non implica la rinuncia alla servitù sulla porzione di proprietà privata esistente a vantaggio delle parti comuni in quanto l'eventuale sua estinzione è l'effetto legale tipico collegato al venir meno della sua utilità.Da escludere, poi, che la delibera di spostamento dei manufatti rientrasse tra le innovazioni vietate.Non è innovazione in quanto tale decisione rientra nelle attribuzioni spettanti al condominio in materia di amministrazione delle cose dei servizi e degli impianti comuni attenendo alle modalità di svolgimento del servizio di approvvigionamento idrico e, pertanto, poteva essere deliberata dall'assemblea a maggioranza.
Ed infine non è vietata in quanto la liceità di una delibera dipende dalla sua incidenza sui poteri e sulle facoltà inerenti ai diritti dei condomini che, nel caso di specie, non venivano lesi potendo gli stessi condomini continuare a beneficiare del servizio di approvvigionamento (salvo che la trasformazione del servizio non richieda l'unanimità per altre ragioni come, ad esempio, una sensibile menomazione dell'utilità ritraibile dalla parte comune).Per i su esposti motivi, la Corte rigettava il ricorso.
Il ricorso all’autorità giudiziaria non sostituisce le scelte discrezionali dell’assemblea
di Laura Capelli - dirigente Unai Bergamo