Servitù di passaggio: può essere istituita anche su fondi dove c’è un’abitazione
Nel caso specifico tra l’altro la precisazione non era stata fornita nel giudizio di merito
Una delle problematiche individuabili all'interno dell'universo condominiale è quella legata alla servitù coattiva di passaggio, ovvero quella condizione che ricorre quando un fondo, privo di accesso alla via pubblica, è circondato da fondi altrui e che, pertanto, ne giustifica l'imposizione.
I fatti
La Cassazione, nella sentenza 9397 del 2020, si è pronunciata su una vicenda legata a questa problematica. In origine, il Tribunale di Termine Imerese, a cui si era rivolto il proprietario di un fondo rustico, c ostituiva, in favore di quest'ultimo, una servitù coattiva di passaggio carrabile sul fondo del vicino e di quelli del proprietario e della proprietaria di fondi interessati da eventuali percorsi alternativi.
La Corte d'appello di Palermo mutava il tracciato della servitù coattiva, portandolo ad incidere i fondi dei due proprietari interessanti da percorsi alternativi, onorando questi ultimi alla rifusione delle spese processuali del grado. Il proprietario del fondo inciso dalla servitù ricorreva per Cassazione al quale resisteva, con c ontroricorso la proprietaria che proponeva, al pari dell'originario ricorrente, ricorso incidentale.
Per l'attore ricorrente, il giudice d'appello aveva costituito la servitù di passaggio coattivo nonostante l'azione giuridica non fosse stata rivolta contro i proprietari di tutti i fondi intercludenti. Un motivo giudicato, dagli ermellini, inammissibile in quanto generico, senza alcuna indicazione in merito.
Il riferimento a tutti i proprietari che utilizzano l'interpoderale interessata dal tracciato scelto non era pertinente, in quanto, nell'uso della stradella, non importa che il fondo dell'utente si frapponga tra il fondo attoreo e la pubblica via. Non solo, ma se una questione giuridica, implicante un accertamento di fatto,non risulta trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l'onere di allegarne la deduzione dinnanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto abbia a ciò provveduto.
Le caratteristiche della servitù
Inammissibile, per la Suprema corte, anche la denuncia del ricorrente per la quale il Giudice d'appello non avrebbe considerato che il fondo di sua proprietà sarebbe dovuto essere esente da servitù coattiva per l'insistenza di un'abitazione. La deduzione non era stata trattata nella sentenza d'appello e non era stata posta all'attenzione del giudice di merito. L'omesso esame denunciabile a norma dell'articolo 360, comma 1, numero 5 Codice procedura civile è solo quello concernente un fatto decisivo che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti. Per cui è compito del ricorrente indicare come e quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale.
Il ricorso incidentale
Diversa la valutazione degli ermellini per ciò che riguarda il ricorso incidentale. L'attrice aveva denunciato la violazione dell'articolo 91 Codice di procedura civile per essere stata condannata, dal giudice d'appello, alla rifusione delle spese processuali del grado, nonostante la servitù coattiva non sia stata costituita sul suo fondo.
Un ricorso fondato in quanto la condanna per le spese del grado d'appello ha violato il principio di soccombenza, atteso che, agli effetti del regolamento delle spese, l'individuazione del soccombente deve compiersi in base al principio di causalità, onerando la parte che, col comportamento tenuto fuori del processo, abbia dato causa al processo stesso o al suo protrarsi.
A fronte di tutte queste valutazione, la Cassazione ha rigettato il ricorso principale, condannando il ricorrente principale alla rifusione, ai controricorrenti, delle spese di giudizio di legittimità, liquidate, per ognuno, in euro 2.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, ed ha accolto il ricorso incidentale annullando la condanna dell'attrice ricorrente alla rifusione delle spese processuali del grado d'appello.
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