Condominio

Sì alla installazione dei dissuasori in condominio solo se non pregiudicano la sicurezza stradale

Il Comune deve bilanciare proprietà privata ed esigenze di tutela della sicurezza del traffico

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di Giuseppe Donato Nuzzo

Il Comune non può negare l'installazione dei dissuasori di sosta nell'area di proprietà privata per garantire esigenze di tutela della sicurezza del traffico, se tali esigenze possono essere comunque realizzate mediante l'adozione di altri provvedimenti per la regolamentazione della circolazione (come, ad esempio, l'apposizione di specchi parabolici oppure di dissuasori di velocità sulla pubblica via o, ancora, semafori sia nella pubblica via che all'intersezione della stessa con l'area privata condominiale). È quanto emerge dalla sentenza del Tar Lombardia numero 190 del 21 gennaio 2021. Secondo i giudici, il provvedimento del Comune va annullato, perché non ha bilanciato adeguatamente gli interessi pubblici alla sicurezza stradale con i legittimi diritti dei privati.

Il fatto
Alcuni condomini chiedevano al Comune l'autorizzazione ad installare dei dissuasori di parcheggio nell'area antistante l'edificio condominiale, adibita a posto auto. L'ufficio di polizia locale del Comune, però, sentito il parere dell'ufficio tecnico, negava l'autorizzazione, in quanto, secondo il piano regolatore generale, l'area in questione sarebbe destinata a parcheggio ad uso pubblico.

I condomini contestano
L'area è di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari, i quali vantano un diritto di uso esclusivo su porzioni della stessa, come convenuto negli atti di compravendita dei singoli appartamenti. Ma il Comune, pur prendendo atto della proprietà privata dell'area, nega ancora l'autorizzazione: secondo l'ente, il posizionamento dei dissuasori di parcheggio sull'area di proprietà privata sarebbe di intralcio alla circolazione locale, in quanto andrebbe ad ostacolare e rendere pericolose le manovre di entrate ed uscita dall'area interessata. Da qui il ricorso dei condomini al Tar. Ricorso accolto dai giudici amministrativi.

Proprietà privata
Secondo il Collegio, il provvedimento del Comune pregiudica inutilmente la proprietà privata, perché le finalità pubbliche di sicurezza della circolazione possono essere garantite con altri strumenti compatibili con l'installazione dei dissuasori. In effetti, dal rapporto di servizio redatto dalla polizia locale non emerge alcuna controindicazione tra l'apposizione dei dissuasori di parcheggio all'interno dell'area interessata (che il Comune riconosce essere di proprietà condominiale) e le esigenze della viabilità pubblica, che rischierebbero «di essere compromesse dalle manovre di entrata ed uscita dall'area di parcheggio, a causa della presenza di una curva a gomito destrorsa collocata nelle vicinanze».

Circolazione stradale
In realtà – osservano i giudici - l'apposizione dei dissuasori di parcheggio non incide sulla pericolosità dell'accesso o dell'uscita dall'area: «l'installazione dei dissuasori di parcheggio, il cui unico fine è quello di garantire il rispetto dell'esclusività dell'uso da parte dei singoli proprietari di un'area comune, non incide infatti sulla concreta occupazione dell'area privata con le autovetture, le quali, in assenza di un provvedimento inibitorio o dell'apposizione di un vincolo alla proprietà privata, ivi possono liberamente sostare».

Bilanciamento degli interessi
Non è possibile, insomma, pregiudicare la proprietà privata per garantire esigenze di tutela della sicurezza del traffico che, nella fattispecie, possono essere realizzate dal Comune, in quanto ente proprietario della stra da, mediante l'adozione di «provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, quali ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali». Il Comune avrebbe dovuto bilanciare l'interesse all'ordinato svolgimento della circolazione con il diritto dei proprietari dell'area limitrofa al punto individuato come pericoloso. In particolare, l'amministrazione pubblica avrebbe dovuto individuare soluzioni alternative al divieto di installare i dissuasori di parcheggio, effettivamente finalizzate a ridurre la pericolosità dell'area.

Ad esempio, il Comune avrebbe potuto apporre specchi parabolici nei pressi dell'immissione dell'area privata nella pubblica via, oppure dissuasori di velocità sulla pubblica via o, ancora, semafori sia nella pubblica via che all'intersezione della stessa con l'area privata condominiale. Il diniego all'autorizzazione dell'apposizione dei dissuasori di parcheggio nell'area di proprietà privata è stato invece adottato senza compiere alcuna valutazione e senza dar conto a sufficienza delle ragioni per le quali il provvedimento favorevole, al quale aspirano i ricorrenti, sarebbe stato di intralcio alla viabilità. Da qui la decisione del Tar, che ha, di fatto, autorizzato l'apposizione dei dissuasori, condannando il Comune a pagare in favore dei ricorrenti le spese di lite, pari a 1.500 euro.

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