Condominio

Solo i singoli condomini possono chiedere il risarcimento danni per immissioni sonore illecite

Il condominio in quanto ente immateriale non ha diritti di tutela sulla salute

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di Selene Pascasi

L'amministratore, per conto del condominio, può agire contro chi compia immissioni illecite ma non può mai – neanche se autorizzato all'unanimità – chiedere un ristoro per i danni subiti dai singoli partecipanti, unici titolari di diritti reali sull'immobile. Del resto, il condominio è un ente immateriale e non ha diritti di tutela sulla salute. Lo afferma il Tribunale di Torino con sentenza 318 del 31 gennaio 2022.

I fatti
Apre la lite, la decisione di un condominio di citare i proprietari di un'unità e la società che l'aveva locata a fini commerciali, tutti responsabili per aver violato il regolamento e superato la nomale tollerabilità delle immissioni rumorose. Ne chiede, quindi, la condanna a cessare la destinazione dell'immobile e risarcire i danni. Chiesta l'estromissione della ditta, ormai ex conduttrice per cessata locazione, il Tribunale boccia la domanda. Nelle more del processo, premette, i locali erano stati liberati per definitiva cessazione dell'attività ed il contratto era stato risolto. Era, quindi, venuto meno l'interesse dell'ente a chiederne lo stop.

Circa, invece, la questione della violazione dei divieti imposti dal regolamento con conseguente istanza per il risarcimento dei danni, dall'esame delle risultanze istruttorie non erano emersi elementi tali da far ritenere che fosse stata realmente commessa la trasgressione denunciata. Difatti, spiega il giudice, il regolamento vietava le attività che pure la legge non permette (case da gioco, postriboli, case di tolleranza, industrie troppo rumorose e comunque disturbanti gli inquilini del caseggiato, sale da ballo) ma, nella vicenda, quell'immobile era stato destinato ad attività commerciale e la somministrazione di cibi e bevande non è vietata.

I divieti contenuti nel regolamento
Peraltro, non si poteva parlare né di attività di ristorazione in senso stretto, né di locanda o pensione collettiva. Il regolamento, allora, non risultava violato. Quanto, poi, al disturbo arrecato, il regolamento prevedeva che dopo le ore ventitre fosse proibito ogni rumore smodato ma non qualsiasi tipo di rumore. E parte attrice non aveva provato né l'intollerabilità delle immissioni avvertite dai condòmini e né la loro provenienza dall'utenza del locale commerciale. E se è vero che erano stati acquisiti i verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da alcuni degli abitanti del palazzo, era anche vero che essendo portatori di interessi personali non potevano rendere testimonianza in senso ad un processo di cui era parte lo stesso condominio. Ancora, non era rilevante la perizia fonometrica prodotta siccome atto di parte. La domanda, pertanto, era infondata.

L’azione dell’amministratore contro le immissioni illecite
Ad ogni modo, per mera completezza, il Tribunale di Torino tiene a ricordare che – secondo quanto stabilito dalla recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, 243/20) – l'amministratore può agire in giudizio per conto del condominio nei confronti di un soggetto che compia immissioni illecite, ma non può domandare un risarcimento per i danni subiti dai singoli. L'azione di risarcimento del danno, per supposta violazione dell'articolo 844 del Codice civile, perciò, avrebbe dovuto essere eventualmente proposta dai singoli ritenutisi danneggiati dalle condotte contestate e non dall'ente che, immateriale, non è titolare di alcun diritto alla salute tutelato dal nostro ordinamento, né può vantare diritti reali sull'immobile.

D'altro canto, essendo il condominio un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, come è l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi. In pratica, l'amministratore può agire per quanto di sua competenza – a tutela del condominio, delle sue parti comuni e del decoro architettonico – ma non può mai, neanche qualora si sia munito di delibera assembleare resa all'unanimità, agire a tutela dei diritti dei singoli partecipanti. Queste, le ragioni per cui il Tribunale di Torino respinge la domanda.

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