Sono a carico del richiedente i costi per vedere i documenti
Nel pieno diritto di visionarli previsto dall'articolo 1130-bis del Codice civile, introdotto dalla legge 220/2012
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 3 aprile
L'articolo 1130-bis del Codice civile, introdotto dalla legge 220/2012, di riforma del condominio, stabilisce, al primo comma, che «i condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese». È quindi ben chiarito il diritto dei condòmini a prendere visione dei documenti della gestione, in particolare dei giustificativi di spesa, e pure a estrarne copia, anche se la spesa relativa resta a carico dei richiedenti.
Nell’ipotesi in cui il condomino si limitasse invece a una semplice disamina dei documenti, non dovrà sostenere alcun costo. Pertanto, nel caso in esame, si conferma la correttezza della pretesa da parte del condomino di prendere visione dei giustificativi di spesa, comprese le fatture rilasciate al condominio, e, nel contempo, l’obbligo per lo stesso di sostenere gli eventuali costi correlati.