Spee per risparmio energetico sostenute da Srl inquilina di locatario di leasing
Da L'Esperto Risponde
Le spese di riqualificazione energetica (cappotto termico) del capannone strumentale (accatastato in D/7) utilizzato dall'impresa locataria per l'esercizio dell'attività produttiva (immobile non residenziale), fruiscono della detrazione del 65% (articolo 1, comma 139, legge 147/2013), sempreché si conseguano, al termine dei lavori, i prescritti valori di trasmittanza termica previsti dal D.M. 11 marzo 2008 e successive modificazioni. Nessun problema se l'intervento è conseguente alla stipula di un contratto di leasing. L'importante è che il fabbricato sia strumentale all'esercizio dell'attività e utilizzato direttamente per l'esercizio dell'attività produttiva (sono invece esclusi gli immobili non utilizzati direttamente e locati a terzi, se le spese sono sostenute dal proprietario, mentre nessun problema se le spese sono sostenute dal locatario che utilizza l'immobile direttamente, Risoluzione n.340/E del 1° agosto 2008). Riguardo alle modalità di fruizione dell'agevolazione per il contribuente che finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing, con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
1) si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non vi è obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale;
2) gli adempimenti documentali devono essere assolti dal contribuente che usufruisce della detrazione (cioè in tal caso l'impresa sub locatrice che sostiene effettivamente le spese).
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