L'esperto rispondeCondominio

Spese di installazione dell'ascensore

di Pontanari Paola

La domanda

Per ripartire il costo della costruzione dell'ascensore in un edificio in condominio che precedentemente ne era sprovvisto, è stato approvato il criterio dettato dall'articola 1124 del c.c. per il quale le spese sono ripartite per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari (e quindi dei millesimi di proprietà), e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Vi chiedo: per la seconda metà, la quota attribuita a ciascun piano come dovrà essere ripartita tra i condomini del piano? In parti uguali o ancora una volta secondo i millesimi di proprietà? Esiste qualche riferimento di legge a riguardo?

Da L'Esperto Risponde

Il riparto delle spese per “manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori” così come previsto dall'articolo 1124, 1° comma, codice civile viene eseguito sulla base delle indicazioni normative codicistiche.

I summenzionati calcoli sono eseguiti da professionisti all'uopo scelti dal Condominio per la redazione della relativa tabella. Tuttavia, vi è una formula per calcolare la “seconda metà” della spesa, ossia “la metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza proporzionale di ciascun piano dal suolo”.

In questo caso , si prende in considerazione il numero del piano servito dall'ascensore. Dapprima, si risolve la seguente proporzione, che consente di calcolare i millesimi di competenza di ciascun piano, ossia: “X:500=numero del piano:somma dei piani”. Quindi “X=500 x(moltiplicato) numero di piano/(diviso) somma dei piani”,ossia : “X(che indica i millesimi di proprietà di competenza di ciascun piano) sarà =500 (che si riferisce alla seconda metà dei millesimi) x numero di piano/somma dei piani.

Sicché, ipotizzando un edificio condominiale di n. 4 piani, con due appartamenti per piano, avremo che la “somma dei piani” sarà uguale a 10, ossia: 1° piano + 2° piano + 3° piano + 4° piano )si dovrà, appunto, eseguire una semplice somma aritmetica del numero dei piani). Sicché, dalle precisazioni appena fatte, avremo che: X=500x1(numero del 1° piano)/10(somma dei piani) sarà uguale a 50.

Pertanto, il valore di “50” indica i millesimi di proprietà di competenza di ciascun piano.
Successivamente, si andranno ad attribuire i millesimi di piano alle singole unità proporzionalmente ai millesimi di proprietà, ossia: X=millesimi di proprietà (della singola unità immobiliare) x millesimi di piano(ossia 50, come prima calcolato)/somma millesimi di piano. Prendendo sempre come ad esempio l'edificio di n. 4 piani, con due appartamenti per piano, se al 1° piano ci sono n. 2 appartamenti, rispettivamente con 43,60 millesimi e 65,10 millesimi, i millesimi di proprietà dell'intero piano saranno pari a 108,7, sicché avremo: X=43,60 x(moltiplicato) 50/(diviso)108,7 che sarà uguale a 20.05. Quest'ultimo valore corrisponde ai millesimi di “ciascun piano” rapportati, però, alla sola unità immobiliare di 43,60 millesimi. La stessa operazione dovrà essere eseguita per tutti gli altri piani e le altre unità immobiliari con i relativi millesimi.

Inoltre, sommando 43,60 + 20,05 avremo il valore di 63,65/1000, che risultano essere il complessivo dei millesimi da corrispondere ai sensi dell'articolo 1124, 1° comma, codice civile.

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