Condominio

Spese di lite commisurate al valore della delibera, non alla somma contestata perchè l’atto obbliga sempre tutti

È inconcepibile che la delibera annullata giudizialmente venga rimossa solo per l'impugnante e rimanga vincolante per gli altri comproprietari

di Annarita D’Ambrosio

Riguarda l’impugnazione di una delibera di ripartizione spese l’interessante pronuncia della Cassazione 1711/2023 depositata il 20 gennaio. A rivolgersi alla Suprema corte una condomina che lamentava il contenuto dei rendiconti approvati dall’assemmblea. I documenti contabili non erano stati allegati al verbale a lei successivamente notificato e deduceva come gli stessi costituissero parte integrante della delibera di approvazione adottata dall'organo assembleare, con la conseguenza che avrebbero dovuto essere inseriti per esteso nel contesto della deliberazione stessa o quanto meno essere ad essa allegati.

Il ricorso alla Suprema corte

Soccombente in primo e secondo grado la condomina si rivolgeva al giudice di legittimità in relazione al regolamento delle spese di lite. Troppo elevate a suo dire perchè commisurate al valore complessivo della delibera e non alla somma da lei contestata. Domanda respinta dalla Suprema corte che dava ragione al Tribunale di merito uniformatosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di competenza per valore, l’articolo 12, comma 1, Codice procedura civile subisce deroga in casi specifici (Cassazione 9068/2022, Cassazione 19250/2021).

Nella controversia tra un condomino ed il condominio avente ad oggetto il criterio di ripartizione di una parte soltanto della complessiva spesa deliberata dall'assemblea, il valore della causa deve determinarsi in base all'importo contestato e non all'intero ammontare di esso- sul rilievo che la sentenza che dichiari la nullità o pronunci l'annullamento della impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale produce un effetto caducatorio unitario, che opera nei confronti di tutti i condòmini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro.

L’obbligatorietà per tutti i condòmini

L'ampliamento dell'efficacia del giudicato a tutti i componenti dell'organizzazione condominiale è coerente - scrivono i supremi giudici - col disposto del primo comma dell'articolo 1137 Codice civile, per cui le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condòmini, essendo inconcepibile che la delibera annullata giudizialmente venga rimossa per l'impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri comproprietari.

Correttamente, il giudice d'appello ha ritenuto che, nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condòmini, il valore della causa deve perciò essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito (Cassazione 9068/2022, Cassazione 19250/2021);

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