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SPETTA LA DETRAZIONE PER LA FIGLIA CONVIVENTE

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La domanda

Un padre acquista per la figlia, a suo carico perché priva di reddito e residente nella casa paterna, un appartamento. Sostiene le spese di ristrutturazione e l'acquisto dei mobili, pagando dal proprio conto corrente. Alla fine dei lavori, la figlia prende la residenza nel nuovo appartamento. Può il padre chiedere nella propria dichiarazione dei redditi le detrazioni per le spese sostenute?

La detrazione Irpef del 50%, compreso il bonus mobili, ai sensi dell’articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/86 e dell’articolo 1, comma 47 legge 190/2014 (guida al 36%-50% su www.agenziaentrate.it), si applica anche in favore dei familiari conviventi (coniuge, parente entro il terzo grado, affini sino al secondo grado) in quanto detentori del fabbricati medesimo. A quest’ultimo riguardo, l’agenzia delle Entrate, nell’ambito della risoluzione n.184/E 12 giugno 2002, ha tenuto a precisare che il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile (il padre convive con la figlia proprietaria dell’appartamento oggetto di intervento di recupero) può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che: sussista la situazione di convivenza (ad esempio, tramite un certificato di stato di famiglia) sin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione; le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente (fatture intestate al padre, nel caso di specie e bonifici emessi da suo conto corrente, padre intestatario delle fatture). In sostanza, il padre convivente con la figlia ha diritto alla detrazione per le spese direttamente sostenute anche se la convivenza avviene in un'altra abitazione rispetto a quella che si sta ristrutturando. L’importante è che giuridicamente il padre risieda con la figlia. In presenza di tutti i requisiti, la detrazione compete al padre in quanto comunque detentore del fabbricato che, anche se non residenza principale, è comunque a disposizione della famiglia. La situazione di convivenza deve sussistere da prima dell’inizio dei lavori e fino almeno all’ultimazione degli stessi. Dopo l’ultimazione non ha rilevanza, ai fini del diritto alla detrazione per il padre che ha sostenuto le spese, che la figlia trasferisca la residenza nella casa ristrutturata. Pertanto, è possibile applicare i benefici fiscali anche al caso di specie.

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