I temi di NT+Superbonus

Stop cautelare per non perdere il 110%

di Giuseppe Latour

La necessità di rispettare le scadenze del superbonus può essere alla base della sospensione cautelare di un provvedimento del Comune che blocca un lavoro di ristrutturazione. E questo, nello specifico, può avvenire anche per raggiungere il limite del 30% di lavori effettuati entro il 30 settembre, fissato per le case unifamiliari e le unità abitative indipendenti.

A tornare sul tema, già affrontato qualche settimana fa dal Tar Piemonte (ordinanza n. 780/2022, si veda Il Sole 24 Ore del 29 agosto), è il Tar Campania con un decreto inedito, datato 15 settembre 2022 (n. 4005/2022).

Al centro della controversia c’era una serie di comunicazioni del responsabile dell’ufficio tecnico comunale di Volla, nella città metropolitana di Napoli, che notificava al tecnico del ricorrente l’archiviazione di alcune pratiche edilizie legate a un intervento di ristrutturazione. «Considerato che l’immobile ricade in zona di rispetto cimiteriale - si legge nel decreto -, l’intera procedura in argomento viene sospesa in quanto questo ufficio sta effettuando tutti i dovuti approfondimenti necessari e finalizzati all’emissione dei conseguenziali atti amministrativi come per legge».

Al di là del merito della questione, che verrà affrontato in maniera analitica in una successiva udienza, ma che viene giudicato sommariamente fondato, la risposta del Tar Campania mette al centro, ancora una volta, il tema del calendario.

Nel fare ricorso contro questi provvedimenti, veniva infatti sottolineato come fosse essenziale far avanzare il cantiere per non perdere le agevolazioni del superbonus. Un elemento che fa ritenere al giudice «sussistente in termini di estrema gravità e urgenza» il pericolo di subire un danno da parte del ricorrente.

Per questo, non è possibile «attendere la decisione collegiale prevista» per il prossimo 27 settembre 2022, «in quanto laddove i provvedimenti impugnati non venissero cautelarmente sospesi, il ricorrente perderebbe i finanziamenti statali (superbonus 110%) per la mancata realizzazione di almeno il 30% delle opere da realizzare entro il 30 settembre 2022», spiega la decisione del Tar. Sforare la data del 30 settembre senza avere raggiunto almeno il 30% dei lavori comporta un danno irreparabile: le spese effettuate dopo il 30 giugno, infatti, non potrebbero poi più essere portate in detrazione con l’aliquota del 110 per cento.

Così, il Tar, con la sua decisione, accoglie la domanda «di adozione di misure cautelari in sede monocratica e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati».