SUBAFFITTO DI NEGOZI ANCHE SENZA IL «SÌ» DEL LOCAZIONE
La risposta è negativa, nel senso che la mancata comunicazione al locatore, da parte del conduttore, dell’avvenuta cessione del contratto e dell’azienda comporta solo l’inopponibilità della cessione al locatore stesso. In tale contesto, quest’ultimo può opporsi alla cessione per "gravi motivi", ma non può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. Si veda, in questo senso, per tutte, Cassazione, 22 giugno 2006, n. 14454, secondo cui «la mancata comunicazione della cessione del contratto, nel caso di immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, rende solo inopponibile l’avvenuta cessione al locatore, il quale, peraltro, non può di per sé considerare inadempiente il conduttore, ma solo notificargli la sua opposizione, specificando altresì i gravi motivi che la giustificano, all’accertamento della sussistenza dei quali resta subordinata la risoluzione del contratto». Infatti, per l’articolo 36, comma 1, della legge 392/1978, «il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione...».