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Super ecobonus, l’impianto termico deve essere preesistente ai lavori

Relativamente al superbonus 110% si pone questo quesito: l’impianto termico fisso deve essere esistente al momento dell’emanazione della legge oppure prima dell’avvio dei lavori?

di Rosario Dolce

La domanda

Relativamente al superbonus 110% si pone questo quesito: l’impianto termico fisso deve essere esistente al momento dell’emanazione della legge oppure prima dell’avvio dei lavori?

A cura di Smart24 Condominio

Il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

In particolare, ai sensi dell'articolo 119 del decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”) di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Quindi si ha diritto di accedere alla detrazione del 110% nel caso di intervento sull'impianto di climatizzazione invernale, solo se si procede a una sostituzione del vecchio sistema di riscaldamento.

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