Fisco

Superbonus, i cantieri bloccati travolgono i Sal che sono stati ceduti

Se i lavori restano a metà, in fase di controllo l’Agenzia potrà contestare i crediti già incassati con uno stato di avanzamento

di Giorgio Gavelli

Il blocco pressoché integrale del mercato dei bonus edilizi non è solo un problema finanziario ed economico, ma rischia di diventare anche una questione assai rilevante sotto l’aspetto tributario.

Le imprese che hanno concesso sconti in fattura per ammontari rilevanti ai propri clienti confidavano in uno smobilizzo di questi crediti, attraverso una cessione al sistema finanziario che gli avrebbe garantito, pur lasciando sul campo una quota di oneri, il rientro. Gli operatori meno strutturati si trovano con crediti di gran lunga superiori alla propria capienza di imposte annua, che nessuno sembra disposto a comprare. In alcuni casi si assiste all’abbandono dei cantieri, perché senza liquidità non si pagano fornitori e operai. Cosa succede sotto l’aspetto fiscale?

Immaginiamo l’impresa Alfa che abbandona il cantiere del sig. Rossi (villetta) e del condominio Bianchi, dopo aver realizzato in entrambi i casi un Sal del 30% per un intervento superbonus ed aver emesso fattura con lo sconto comunicata all’Agenzia. Rossi e il condominio Bianchi devono cercare in tutti i modi di concludere i lavori agevolati, convincendo l’impresa Alfa a terminarli o coinvolgendo un’altra impresa. Per ottenere il «consolidamento della detrazione» (risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-07055 del 17 novembre 2021 e risposta ad interpello n. 56/2022), occorre la fine lavori.

Ma se Alfa non è in grado di proseguire, di questi tempi chi la può sostituire? Ed a che costo? A ben vedere, il sig. Rossi è in una posizione decisamente peggiore del condominio Bianchi: per lui il 110% finisce a marzo 2022, dopo di che non c’è il 90% di beneficio (riservato a chi inizia nel 2023) ma solo i bonus ordinari, mentre per il condominio la ricerca di chi possa completare l’opera con il superbonus può in teoria proseguire ancora per tutto il 2023 al 110% (il requisito della delibera e della Cilas al 25 novembre scorso è evidentemente rispettato), per poi scendere al 70% (2024) e al 65% (2025).

E se i lavori restano sospesi? In sede di controllo l’Agenzia contesterà la spettanza del bonus. Ciò potrebbe avvenire prima di quanto si pensi: in ambito ecobonus, subito dopo la segnalazione da parte dell’Enea all’Agenzia, vale a dire trascorsi 48 mesi dalla trasmissione di un Sal asseverato non seguita da una comunicazione di fine lavori. Ma, in una simile situazione, chi rischia di più?

Il fornitore (nell’ipotesi in cui abbia superato la crisi) potrà, se in buona fede, far valere l’assenza della responsabilità solidale: nel superbonus, un credito assistito da asseverazione e visto può essere aggredito solo in caso di dolo o colpa grave (articolo 121, comma 6, Dl n. 34/2020) e non pare che un abbandono forzato del cantiere per mancanza di liquidità possa ricadere in queste ipotesi. È probabile che la “scure” del recupero fiscale si abbatta sul sig. Rossi e sul condominio Bianchi o, meglio, sui condòmini, colpevoli di non aver portato a termine il lavoro. Essi si difenderanno sostenendo che, per la parte pagata e ceduta, i lavori erano stati fatti e che l’omessa conclusione dell’opera è dovuta a causa di forza maggiore, dimostrata dalla lite instaurata con l’impresa.

Non è difficile immaginare un corposo contenzioso, con la Cassazione chiamata a dirimere i diversi orientamenti delle varie Corti di giustizia. Peggio ancora se, invece di un superbonus, il credito derivasse da un bonus ordinario, non coperto da Sal: per la Cassazione penale (sentenza 42012/2022), in una situazione simile lo sconto in fattura non dovrebbe neppure essere possibile, con un evidente contrasto rispetto ai chiarimenti espressi dalle Entrate e dal Mef (si veda l’informativa n. 108/2022 del Cndcec del 15 novembre scorso). Tributariamente parlando, in entrambi i casi si prefigura uno scenario infernale, che va evitato ripristinando la circolazione dei crediti incagliati.

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