Condominio

Superbonus: il caso di più istanze di accesso per ottenere copia della stessa documentazione edilizia

Diverse le esigenze del condominio e del singolo condomino dice il Tar e pertanto il Comune deve fornire doppia copia degli atti

di Roberta Zanino


Gli interventi oggetto di superbonus possono riguardare sia le parti comuni sia le parti private dell'edificio. Normalmente prima di procedere con gli interventi e le pratiche relative si accerta la situazione edilizia degli immobili.

Istanza di accesso per stessi documenti presentata da due soggetti diversi

Cosa accade se due distinti soggetti presentano istanza di accesso relativa alla stessa documentazione afferente a un edificio, supportata da analoga motivazione?All'interrogativo ha fornito risposta la sezione seconda bis del Tar Lazio con la sentenza 13336/2022.

I fatti di causa

Il proprietario di un alloggio presentava istanza di accesso al Comune per ottenere copia della documentazione relativa ad un'istanza di condono edilizio dell'immobile.La richiesta nasceva a seguito di assemblea condominiale durante la quale i condòmini del fabbricato deliberavano di richiedere ai tecnici specializzati dei preventivi inerenti all'ottenimento del superbonus 110% di cui agli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 e successive modificazioni. Il Comune non si pronunciava nei termini di legge e pertanto l'istante proponeva ricorso avanti al Tar Lazio. In sede di giudizio il Comune, pur insistendo per la non debenza della documentazione, consegnava la documentazione richiesta e chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere.Tuttavia il ricorrente insisteva per la liquidazione delle spese di giudizio e pertanto il Tar esaminava il merito del ricorso.

Le ragioni del Comune

Il Comune in giudizio giustificava il proprio operato sostenendo che analoga documentazione era già stata consegnata alla società delegata dall'amministratore del condominio per l'effettuazione delle pratiche necessarie per la procedura del superbonus.Pertanto il ricorrente difettava di un interesse specifico, atteso che la stessa utilità sottesa era già stata soddisfatta con l'evasione della domanda del condominio.

La pronuncia del Tar Lazio

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso, osservando che ciascun soggetto è titolare di un interesse autonomo e quindi differenziato a conoscere, anche laddove tale situazione scaturisca da una medesima condizione di fatto.Nel caso di specie, inoltre, la stessa circostanza (la regolarità edilizia dell'edificio) si atteggiava diversamente per il condominio e per il proprietario di una singola unità immobiliare. Infatti per l'eventuale abuso delle parti private avrebbe dovuto rispondere il singolo proprietario mentre per l'eventuale abuso dell'edificio sarebbe stato responsabile l'intero condominio.

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