L'esperto rispondeCondominio

Superbonus, come calcolare la «superficie prevalente» residenziale

Amministro un condominio misto (residenziale e commerciale) e volevo sapere, per attribuirne la prevalenza, se devo considerare solo le superfici interne degli appartamenti o posso includere anche i balconi, terrazzi, e pertinenze (cantine e garage). La corretta attribuzione è fondamentale perché andrebbe a cambiare il tipo di intervento che posso effettuare sul fabbricato (superbonus se la prevalenza è residenziale, bonus facciate se la prevalenza è commerciale).

immagine non disponibile

di Rosario Dolce

La domanda

Amministro un condominio misto (residenziale e commerciale) e volevo sapere, per attribuirne la prevalenza, se devo considerare solo le superfici interne degli appartamenti o posso includere anche i balconi, terrazzi, e pertinenze (cantine e garage). La corretta attribuzione è fondamentale perché andrebbe a cambiare il tipo di intervento che posso effettuare sul fabbricato (superbonus se la prevalenza è residenziale, bonus facciate se la prevalenza è commerciale).

A cura di Smart24 Condominio

Nella circolare n.24/E del 2020 (pag. 15) è stato precisato che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del Superbonus, soltanto se riguardano un edificio “residenziale” considerato nella sua interezza cioè qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento.Gli effetti di tale interpretazione sono sostanziali.

In effetti, è stato riferito che, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere al Superbonus, anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono spese, in qualità di condòmini, per interventi sulle parti comuni di un edificio.

Qualora, invece, la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia inferiore al 50 per cento, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

Per il corretto conteggio della superfice utile, soccorre, di nuovo, l'Agenzia delle Entrate, la quale, in seno alla circolare 30/E, ha avuto cura di precisare che ai fini del calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza vanno conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali facenti parte dell'edificio comprese quelle rientranti nelle categorie catastali escluse dal Superbonus.

Per quanto concerne, invece, la determinazione della spesa massima agevolabile per specifico intervento, laddove è previsto il calcolo in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio residenziale condominiale, l'Agenzia delle Entrante ha pure precisato che, in tal caso, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. Quindi, in un edificio in condominio con quattro unità abitative e quattro pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per otto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©