Superbonus e interventi “trainati”: quando si possono effettuare su immobile parte di un condominio vincolato
L’agevolazione si applica purché garantisca il miglioramento di almeno due classi energetiche o, al limite, il conseguimento della classe più alta
Con risposta numero 462 del 21 settembre 2022, l'agenzia delle Entrate, esprimendosi in tema di Superbonus, ha precisato a quali condizioni il proprietario di un immobile facente parte di un condominio vincolato può effettuare nella propria abitazione interventi cosiddetti “trainati” avvalendosi della misura in questione, e quali sono i tempi entro i quali il proprietario può realizzare detti lavori fruendo dell'agevolazione.
Il caso
L'istante ha specificato di essere proprietario di un’unità immobiliare facente parte di un condominio tutelato ai sensi del decreto legislativo 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”). Nel fabbricato non possono essere realizzati interventi “trainanti”, tuttavia l'istante, fermo restando il miglioramento di almeno due classi energetiche, vuole effettuare, nel suo appartamento, interventi “trainati”, ossia la sostituzione degli infissi e del vecchio impianto di riscaldamento con l'installazione di una pompa di calore. Pertanto, ha chiesto all'Amministrazione finanziaria se può beneficiare del Superbonus nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, come previsto per i condomìni.
La risposta dell'agenzia delle Entrate
L'Amministrazione finanziaria ha ricordato che il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese che riguardano alcuni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi “trainati”). L'Agenzia ha poi sottolineato che, come previsto dall'articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio, nel caso in cui l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal decreto legislativo 42/2004 o gli interventi “trainanti” di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainati” di efficientamento energetico indicati nel medesimo comma 2, purché detti interventi garantiscano il miglioramento di almeno due classi energetiche del fabbricato o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Quando è possibile effettuare interventi trainati su edifici vincolati
Sostanzialmente, qualora, per effetto dei vincoli ai quali l'edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, non si possa effettuare nemmeno uno degli interventi “trainanti”, l'agevolazione si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi “trainati” come, ad esempio, la sostituzione degli infissi o la realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti. In questo caso, la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche va effettuata con riferimento a ciascuna unità immobiliare e l’asseverazione deve essere predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. Per quanto concerne l'aspetto delle scadenze, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che l'istante può fruire del Superbonus per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 nella misura del 110 per cento delle predette spese.
Salva casa, occhio ai rischi per i tecnici asseveratori
di Guglielmo Saporito e Filippo di Mauro







