Fisco

Superbonus: istruzioni su stretta e riduzioni per i lavori dal 2023

di Alessandro Borgoglio

Era già nell’aria da mesi una modifica alla disciplina del Superbonus, per cui ci si attendevano delle disposizioni in Legge di Bilancio, invece, con una scelta a sorpresa, il governo ha deciso di anticipare la revisione della disciplina riguardante la detrazione del 110 per cento, con le modifiche inserite nel decreto “Aiuti quater” (Dl 176/2022), che aprono nuove possibilità per coloro che sono rimasti indietro con i lavori o proprio fuori dalla partita, almeno sino a ora.

La novità

Forse la novità più grande recata dalle nuove disposizioni riguarda proprio questi ultimi. In base al decreto “Aiuti quater”, infatti, possono fruire del Superbonus con aliquota del 90 per cento (e non più del 110%) i proprietari delle villette indipendenti per gli interventi eseguiti dal 1° gennaio 2023. Quindi, per gli edifici unifamiliari ci sarà di nuovo spazio per il Superbonus, ma depotenziato al 90% e con requisiti piuttosto stringenti, anche sotto il profilo soggettivo (si veda ultimo pezzo). Questa sarà l’unica possibilità di usufruire ancora del Superbonus, seppur solo al 90 per cento, per i proprietari delle villette che non hanno effettuato almeno il 30% dei lavori al 30 settembre 2022, condizione richiesta per poter usufruire del Superbonus anche per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2022.

Il nuovo decreto porta una boccata d’ossigeno anche a questi ultimi soggetti che hanno già iniziato quest’anno i lavori, raggiungendo, appunto, il predetto 30% al 30 settembre 2022, ma ha il timore di non riuscire a finirli entro il 31 dicembre 2022, col rischio di perdere parte della detrazione o di non poter cedere il credito corrispondente alla detrazione. Per questi soggetti il decreto “Aiuti quater” stabilisce una proroga del Superbonus del 110% al 31 marzo 2023. Questo consente anche di non dover necessariamente anticipare i pagamenti entro la fine di quest’anno per lavori che si concluderanno il prossimo, così da evitare problematiche sui SAL e di tutela giuridica del committente (si ricorda, infatti, che per la cessione del credito e lo sconto in fattura relativi al Superbonus, i lavori non soltanto devono essere stati pagati, ma anche conclusi in relazione alla quota parte cui si riferisce il pagamento).

Condomini

Fino a qui le modifiche normative riguardanti le case indipendenti, ma che cosa cambia per i condomìni? Anche su questo versante il decreto “Aiuti quater” ha apportato significative novità, stabilendo che la detrazione resta del 110% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2022, per poi passare al 90% per quelle del 2023, al 70% per quelle del 2024 e al 65 per cento per quelle del 2025. Si tratta di una modifica sostanziale, perché la previgente normativa prevedeva per i condomìni la detrazione del 110 per cento anche per il 2023, a fronte del 90 per cento prevista dal nuovo decreto. Tuttavia, è stata opportunamente introdotta una fase transitoria, per cui le nuove modifiche e, quindi, la riduzione di aliquota non si applica agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e a condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022; inoltre le nuove modifiche e l’aliquota ridotta non si applicano agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Queste ultime indicazioni relative ai condomìni si applicano anche ai palazzetti di proprietà unica, ovvero agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©