Fisco

Superbonus: ok alla fattura unica del general contractor che comprende i servizi professionali

Provvidenziale il chiarimento dell’agenzia delle Entrate rispetto alla pronuncia dalla direzione regionale delle Entrate della Lombardia

immagine non disponibile

di Francesco Schena

L'applicazione in concreto di un progetto di riqualificazione energetica e/o di miglioramento sismico degli edifici secondo i criteri del superbonus del 110%, può comportare l'impiego di una filiera di professionisti non di poco conto per mettere in campo tutta una serie di attività necessarie e connesse alla realizzazione delle opere che, a titolo non necessariamente esaustivo, possiamo ricordare richiamando le indagini geologiche, la verifica della vulnerabilità sismica, la stesura degli studi di fattibilità tecnico-economica, l'analisi energetica, la presentazione dell'Ape convenzionale ante e post operam, la progettazione di massima ed esecutiva delle opere, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza - dal responsabile dei lavori al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione passando dalla fase della progettazione - i collaudi, le asseverazioni, le comunicazioni telematiche a Enea e Entrate, l'apposizione dei visti di conformità, la presentazione della Sca a fine lavori.

Ora, se è chiaro ad ognuno di noi come tutti questi oneri siano certamente ammissibili al beneficio fiscale della detrazione d'imposta al 110% da parte del committente/beneficiario, non è altrettanto chiaro, a tutt'oggi, quale debba essere il modello procedimentale da seguire sul piano della fatturazione per evitare sgradevoli sorprese in occasione delle verifiche da parte delle Entrate. E questo, a maggior ragione a seguito della risposta fornita in questi giorni dalla direzione regionale delle Entrate della Lombardia (interpello 904-334/2021).

La fatturazione delle spese professionali
In altri termini, gli addetti ai lavori si stanno chiedendo come e a chi fatturare le spese professionali e non soltanto per poter legittimamente applicare l'opzione dello sconto in fattura ma anche per evitare il rischio, catastrofico, di revoca del beneficio fiscale. La procedura più rispondente alla lettera del decreto Rilancio è certamente quella che vuole ogni singolo professionista, nominato dal committente, intestare a quest'ultimo la fattura della propria prestazione professionale, accettare la cessione del credito d'imposta spettante al beneficiario dell'agevolazione come strumento di pagamento e applicare un corrispondente sconto in fattura, sebbene nel limite del 100% della spesa.

Questo, infatti, consente di aderire pedissequamente al dettato normativo che chiaramente recita di «.. sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta.» (Dl 34/2020, articolo 121, comma 1, lettera a).Ma, se da una parte questa procedura fa stare tutti tranquilli e sereni è anche vero come, dall'altra, si tratti di un modello praticabile in forma molto limitata.

Le difficoltà che si incontrano
Invero, si richiede al singolo professionista uno sforzo enorme in termini di anticipazione dei propri costi nelle more di vedere prima il credito di imposta acquisito nel proprio cassetto fiscale e poi rivolgersi al mercato per tentarne la vendita e, quindi, la monetizzazione. In altri termini, chiedere ad un professionista medio di tirare avanti con la sola moneta fiscale non è cosa facilmente sostenibile, salvo che si tratti di Stp strutturate e dalle spalle larghe.E proprio per le ragioni di cui sopra – e non solo, posto che il problema della capacità di autofinanziarsi è comune anche a moltissime imprese edili – a molti potenziali committenti viene proposto di aderire all'ipotesi dell'affidamento di un appalto integrato ad un contraente generale che possa occuparsi di tutto, della filiera delle professioni inclusa.

Le spese del general contractor
Questa ipotesi, concretamente in corso in moltissimi casi, a sua volta propone due diverse procedure per la gestione delle spese professionali.La prima è quella che vede il committente nominare la filiera delle professioni per poi delegarne il mero pagamento al Gc. Quest'ultimo, quindi, paga effettivamente i professionisti con bonifici propri per poi recuperare queste spese “ribaltandole” al committente nella propria fattura, ricorrendo, di fatto, all'articolo 15, comma 1, numero 3), Dpr 26 ottobre 1972, numero 633, che prevede come non concorrano alla formazione della base imponibile «le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché documentate».

E di questo non può che trattarsi posto che le fatture dei professionisti sono intestate al committente e non al Gc. Ma esiste un altro modello operativo ed è quello che vede i professionisti (spesso nominati dal Gc, sebbene con il beneplacito del committente), fatturare direttamente al contraente generale e quest'ultimo provvedere al loro pagamento. Questa volta, però, il ribaltamento delle spese professionali al committente non passa attraverso il ricorso al rimborso di spese anticipate e documentate ma qualificandole come spese tecniche dello stesso Gc.

I chiarimenti delle Entrate
E qui arriva la risposta ad interpello delle Dre Lombardia di cui sopra che, forse non proprio chiaramente, stabilisce come tali costi professionali per l'organizzazione e il coordinamento di tutto l'intervento non siano ammissibili al beneficio della detrazione fiscale e, quindi, nemmeno soggetti all'opzione dello sconto in fattura. Ma, provvidenzialmente e con un tempismo da cineteca, la Direzione centrale delle Entrate, con risposta ad interpello numero 254 del 15 aprile 2021 chiarisce, definitivamente, come sia possibile accedere al superbonus del 110% anche nel caso di contraente generale che, agendo su specifico mandato senza rappresentanza conferito dal committente, si fa carico di pagare la filiera dei professionisti, dallo studio di fattibilità al visto di conformità, passando per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e asseverazioni.

In particolare - chiarisce l'Agenzia – i corrispettivi spettanti ai professionisti sono da questi fatturati direttamente al contraente generale che, a sua volta, li riaddebita al committente, con l'indicazione di detti corrispettivi per la prestazione di servizi acquistati per conto del committente.A bene vedere, non poteva aspettarsi qualcosa di diverso posto che tali pratiche non incidono sul piano sostanziale del beneficio fiscale, né sulla specifica tipologia di spesa e la rispettiva astratta ammissibilità al benefico.Gli operatori tirano un sospiro di sollievo e ringraziano le Entrate di questo fondamentale chiarimento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©