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Superbonus, soggetti a Cila solo interventi specifici

Le opere che comportano demolizione e ricostruzione degli edifici restano escluse dalla procedura semplificata

di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
Nel caso di lavori dell’isolamento esterno, usufruendo dei benefici superbonus 110% con regolare presentazione della Cila, si decide di aprire una porta finestra sulla parte perimetrale. Avendo già presentato la Cila per ristrutturazione interna, si può procedere, contemporaneamente, tenendo separate le procedure fiscali e i titoli edilizi?

A cura di Smart24Condominio

L'entrata in vigore del Decreto legge 77/2021 e la sua conversione con modifiche in legge 108/2021 ha introdotto la speciale Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (Cila) valevole soltanto per alcuni tipi di opere rientranti nel Superbonus 110 (articolo 119 del decreto legge 34/2020). In effetti, le opere che comportano demolizione e ricostruzione degli edifici restano escluse dalla procedura semplificata. Dunque, qualora l'opera proposta contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 119 del Decreto 34/2020, come modificato dall'articolo 33 del decreto legge 77/2021, per l'intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà una Scia o un permesso di costruire. Ciò vuol dire che occorrerebbe presentare due diverse pratiche edilizie (vedi Guida Anci 2021, pagina 13).

Poi, va anche precisato che, in tema di condominio, il principio della comproprietà dell’intero muro perimetrale comune di un edificio legittima il singolo condomino ad apportare a esso (anche se muro maestro) tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condòmini (e, quindi, a procedere anche all’apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva), a condizione di non impedire agli altri la prosecuzione dell'esercizio dell'uso del muro, di non alterarne la normale destinazione e di non pregiudicare la stabilità e il decoro architettonico del fabbricato condominiale (Cassazione, 4437/2017 e 16097/2003).

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