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Superbonus,nuovi codici identificativi: trenta cifre per garantire la tracciabilità dei crediti

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata del manuale per l’utilizzo della piattaforma di cessione dei crediti, che tiene conto degli ultimi interventi normativi e di prassi

di Giuseppe Latour

Trenta cifre che consentiranno di risalire, in maniera rapida, alla detrazione, al suo titolare e alla rata annuale che compone il credito. E che seguiranno, passo dopo passo, tutta la vita del bonus, fino alla compensazione in F24. L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata del manuale per l’utilizzo della piattaforma di cessione dei crediti, che tiene conto degli ultimi interventi normativi e di prassi.

Al suo interno ci sono informazioni operative su tutte le procedure in materia di trasferimento dei bonus. A partire proprio dalle modalità di funzionamento del nuovo codice identificativo unico, che ha esordito per le opzioni di cessione e sconto in fattura comunicate dal primo maggio scorso.

«La tracciabilità del credito - spiega il documento - implica che in qualsiasi momento debba essere possibile ricostruirne i movimenti e risalire alla detrazione dalla quale ha avuto origine il credito stesso». Dopo la comunicazione dell’opzione, al momento del primo caricamento sulla piattaforma delle rate annuali in cui è suddivisa la detrazione, a ciascuna di esse è attribuito un codice identificativo univoco.

Questo codice è composto da 30 cifre: ci sono il protocollo (17 caratteri) e il progressivo (7 caratteri) della comunicazione dell’opzione (prima cessione o sconto) da cui deriva il credito; altri 6 caratteri serviranno, con un ulteriore progressivo, a distinguere, all’interno di ciascuna comunicazione, le varie rate e i relativi titolari originari della detrazione.

A migliorare la tracciabilità dei bonus, c’è il fatto che ciascuna rata annuale in cui è stata suddivisa la detrazione, per effetto del divieto di cessione parziale, deve essere ceduta distintamente e per intero. Per ogni rata, le cessioni successive alla prima conserveranno il codice identificativo univoco. Ancora, nei diversi passaggi le singole rate dei crediti tracciabili non verranno mai raggruppate, ma saranno sempre visualizzate distintamente.

Ad esempio, nel caso di una comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, inviata all’agenzia delle Entrate a maggio 2022, relativa a una spesa di 1.000 euro sostenuta nel 2022, che dà diritto a una detrazione del 110%, sulla piattaforma saranno caricate quattro rate da 275 euro (dal 2023 al 2026). La prima parte del codice sarà identica per le quattro rate, mentre la seconda identificherà la singola rata.

Il codice identificativo univoco, attribuito in occasione del primo caricamento, seguirà allora il percorso del credito e consentirà di conoscere in maniera immediata molte informazioni sul bonus. A differenza dei crediti non tracciabili, in caso di cessione dei crediti tracciabili non sarà possibile trasferire una parte della rata e dunque non sarà possibile specificare l’importo del credito ceduto, che per definizione coincide con l’importo della rata stessa.

Questi crediti seguono, per il resto, le regole ordinarie in caso di cessione. Mentre, per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, il cessionario, dopo aver accettato i crediti, deve anche comunicare la scelta irrevocabile per la fruizione in compensazione (si veda sul punto l’altro articolo in pagina).