Condominio

Supercondominio: i condòmini non sempre possono impugnare le delibere

Devono avere un comprovato interesse ad agire per farlo

di Rosario Dolce

Le delibere dell'assemblea del supercondominio adottate dai rappresentanti con cui si dispone l'approvazione del rendiconto annuale per la gestione ordinaria di un impianto di riscaldamento centralizzato tra più condomìni, non sempre sono impugnabili dai condòmini, i quali sono, a date condizioni, carenti della legittimazione ad agire. Il principio si trova enunciato nella sentenza del Tribunale di Busto Arsizio numero 8 del 2 gennaio 2022.

La vicenda
Un condòmino ha impugnato la delibera che ha disposto l ‘approvazione del rendiconto del supercondominio lamentando, la nullità e/o annullabilità della stessa in virtù di più motivi (tra cui un addotto - ma non provato - distacco a norma dell'articolo 1118 Codice civile e una errata ripartizione delle spese di riscaldamento). Il supercondominio, a fronte dell'azione di impugnazione esercitata, ha dedotto la carenza di legittimazione dell'attrice, in quanto assumeva che l'azione di gravame avrebbe dovuto essere esercitata da parte del rappresentante del condominio a cui questi faceva riferimento.Il giudice lombardo ha accolto solo parzialmente l'eccezione formulata dalla compagine condominiale.

In particolare, il decidente ha classificato la deliberazione impugnata in tema di supercondominio a seconda dei vizi di cui sarebbe stata affetta – nullità o annullabilità in virtù del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (in proposito è stato richiamata Cassazione civile, sezioni Unite, 4806/2005) – , legittimando o meno “soggettivamente” l'azione di gravame esercitata da parte del condòmino.Il giudice, in forza di tale dicotomia, ha disposto che l'azione volta a chiedere l'invalidazione della stessa in ragione del mancato utilizzo del servizio di riscaldamento postulava un'azione di nullità (articolo 1418 Codice civile); per cui la domanda di invalidazione della stessa sarebbe esercitabile, in ogni tempo, da parte di chiunque (Cassazione 22634/2013).

Quando sussiste legittimità ad agire
Conseguentemente, il condòmino del condominio che contribuisce a caratterizzare soggettivamente il supercondominio è legittimato all'esercizio dell'azione di gravame avverso la delibera dell'assemblea dei rappresentanti di cui all'articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice civile.Il Tribunale ha, altresì, precisato che con riguardo alla contestazione sull'errata ripartizione delle spese di riscaldamento - in quanto calcolate in base ai millesimi anziché in base ai consumi effettivo - l'azione avverso il deliberato postulerebbe quella di cui all'articolo 1137 Codice civile.

La domanda verte – in tal caso - non già sulla sussistenza del diritto, bensì sulla mera determinazione quantitativa del riparto delle spese, e, pertanto, per il predetto decidente, sarebbe limitata agli aventi diritto.Conseguentemente, il condòmino del condominio che contribuisce a caratterizzare soggettivamente il supercondominio non è legittimato all'esercizio dell'azione di gravame dell'assemblea dei rappresentanti di cui all'articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice civile.

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