Supercondominio, il verbale di assemblea senza invio ai condòmini
L'articolo 67, comma 4, delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che il rappresentante di ogni condominio comunichi tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condòmi. L'amministratore riferisce in assemblea.
Dall'interpretazione letterale della norma, pertanto, sembrerebbe chiaro il meccanismo previsto dal legislatore, in base al quale nelle assemblee del supercondominio debba essere considerato, ai fini delle comunicazioni, solo il singolo rappresentante di ogni edificio. Sarà poi cura dei singoli amministratori degli edifici che compongono il complesso edilizio
riferire ai rispettivi condòmini quanto a lui comunicato dal rappresentante. Dunque, anche se in merito risultano delle perplessità sollevate dalla dottrina, si ritiene che sia
la convocazione che il verbale dell'assemblea ordinaria del supercondominio debbano
essere inviati ai soli rappresentanti dei singoli edifici.
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