L'esperto rispondeCondominio

Tabelloni pubblicitari possibili sulla base del regolamento

Non devono in alcun modo interferire con il decoro architettonico e mettere a rischio la stabilità dell'edificio

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di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

La domanda

La domanda
Che maggioranza serve per l'installazione di un tabellone pubblicitario sul tetto?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 24 aprile
Nello stabile condominiale può essere installato un tabellone pubblicitario solitamente su un fianco libero o sul lastrico solare con l'azienda che corrisponde al condominio un vero e proprio canone d'affitto, più o meno rilevante a seconda della grandezza del supporto, delle caratteristiche dello stabile e della zona in cui è ubicato l'edificio. Prima di procedere è necessario consultare il regolamento condominiale di tipo contrattuale (il documento accettato da tutti i proprietari al momento dell'acquisto dei rispettivi immobili) che potrebbe vietare l'installazione.

Se così non fosse, per il via libera in assemblea è sufficiente la maggioranza semplice, ossia il voto favorevole, in seconda convocazione, della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio espresso in millesimi. Il tabellone non deve in alcun modo interferire con il decoro architettonico e mettere a rischio la stabilità dell'edificio.

Negli ultimi anni è sempre più frequente la stipula di un contratto di locazione tra il condominio e le aziende che desiderano fare pubblicità sul telone ancorato al ponteggio, montato in occasione dei lavori di ristrutturazione dello stabile. La pubblicità visibile da una strada pubblica è soggetta alle regole contenute nel Codice della Strada (Dlgs 285/1992) e, in particolare, all'articolo 23. Riguardo agli edifici storici sottoposti a vincolo, il Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) prevede che spetti al soprintendente, valutare la compatibilità tra il messaggio pubblicitario il carattere artistico o storico, e rilasciare (o negare) il nulla osta per l'utilizzo delle coperture dei ponteggi, per un periodo non superiore alla durata dei lavori.

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