Fisco

Tassa rifiuti al 40% se i cassonetti sono insufficienti

di Luigi Lovecchio

Se il servizio di raccolta dei rifiuti svolto dal Comune è insufficiente rispetto alle quantità prodotte dal contribuente, la tassa rifiuti deve essere ridotta al 40%, come previsto nell’articolo 59 del Dlgs 507/1993. La conferma giunge dalla Ctr Bari, nella sentenza 2607/2017, depositata il 7 settembre 2017 (presidente Lorusso , relatore Daddabbo).

Nel caso di specie, si trattava di una impresa che realizza imballaggi in legno. Nel ricorso introduttivo, accolto peraltro dai giudici di primo grado, l’impresa contribuente aveva sollevato tra l’altro l’eccezione di aver gestito in proprio i rifiuti prodotti, con l’effetto che il tributo avrebbe dovuto essere azzerato. La commissione regionale ha rigettato tale eccezione.

In primo luogo, i giudici baresi hanno accertato che il Comune impositore avesse assimilato ai rifiuti urbani gli scarti del legno prodotti dagli operatori economici, con apposito regolamento. Una volta stabilito ciò, il collegio ha osservato come la gestione in proprio di rifiuti assimilati agli urbani avrebbe potuto dare diritto alla riduzione per recupero dei rifiuti, nei limiti e con le modalità stabilite nel regolamento comunale, ma non il completo abbattimento del tributo. Tanto, si aggiunge, in ragione della circostanza che sulla gestione di tali rifiuti vige comunque la privativa del Comune, seppure non per tutte le fasi della medesima.

È una riduzione applicabile anche in regime Tari, limitatamente alla quota variabile.

Rigettata quindi l’obiezione principale della contribuente, il collegio di seconda istanza ha esaminato la questione relativa alla sufficienza del servizio prestato dal Comune.

Sul punto, occorre in primo luogo segnalare che i Comuni hanno l’obbligo di stabilire in regolamento le quantità massime di rifiuti che il servizio pubblico è in grado di gestire sulla base delle capacità e degli impianti a disposizione del gestore affidatario del servizio. Se l’operatore economico produce rifiuti in quantità eccedente il limite individuato nel regolamento comunale, i rifiuti devono ritenersi speciali per quantità. Di conseguenza, il produttore è esonerato dal tributo. Poiché dalla lettura della sentenza tale profilo non emerge, è logico desumere che il contribuente non era stato in grado di documentare la specialità per quantità degli scarti prodotti.

Nel ricorso introduttivo era stato comunque evidenziato che, stante l’entità dei rifiuti derivanti dall’attività svolta, i raccoglitori messi a disposizione dal Comune risultavano del tutto inadeguati. A tale scopo, la parte ha allegato copia dei modelli e dei formulari relativi ai materiali affidati a un’impresa privata ai fini del loro recupero.

Questa richiesta è stata invece accolta dalla Ctr che ha fatto applicazione dell’articolo 59 del Dlgs 507/1993. In forza di tale disposizione, in caso di servizio di gestione dei rifiuti svolto irregolarmente la tassa è dovuta nella misura massima del 40 per cento. La medesima previsione, peraltro, vale anche per la Tari.

Sul punto, si ricorda che, da ultimo, la riduzione in esame è stata riconosciuta dalla Cassazione con riferimento al periodo dell’emergenza rifiuti di Napoli (ordinanza 22531/2017).

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