È dato acquisito, soprattutto negli ultimi tempi, che il numero di furti negli appartamenti sia in progressivo aumento; che le intrusioni di estranei all’interno dei condomini siano sempre più frequenti; che tali incursioni avvengano in determinati periodi ed in particolari ore del giorno ed, infine, che i danneggiamenti negli spazi comuni esterni non siano relegati a fatti isolati, soprattutto se interessano zone a rischio per scarsa illuminazione e frequentazione. Se mettiamo insieme tutti questi fattori ecco che i condòmini possono decidere di proteggersi attraverso l’installazione di telecamere che registrino i movimenti delle persone. Per ottenere questo occorre una delibera assembleare ed un recente provvedimento del Garante della Privacy, interpellato da un condomino, ha disegnato un quadro interessante.
La riforma del condominio del 2012 ha introdotto l’art. 1122-ter, cod. civ. con il quale è stato stabilito che “le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui all’art. 1136 cod. civ.”.
È evidente che il legislatore, nel formulare la disposizione, ha tenuto conto dell’interesse dei condomini a proteggere le parti comuni dall’ingresso di persone che abbiano...
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