Telecamere, illegittimo riprendere spazi comuni ed esclusivi altrui
Il singolo condomino può installare senza consenso assembleare solo un impianto che inquadri esclusivamente la sua proprietà
La questione affrontata dal Tribunale di Torino mediante sentenza del 15 aprile 2022, numero 1680 , verte sull'utilizzo delle telecamere private, tematica di viva attualità e diffuso interesse.
I fatti
La vicenda si snocciola sullo scenario del condominio minimo, nel caso di specie costituito da due villette bifamiliari. I comproprietari di una villetta evocavano i titolari di quella posta al piano superiore premettendo che a causa di annosi rapporti conflittuali pendevano procedimenti civili e penali. Si dolevano, in particolare, del posizionamento di due telecamere installate sul terrazzo puntate sulla loro proprietà esclusiva e di una terza telecamera puntata verso l'ingresso (con posizione orientabile verso il loro giardino).
Soggiungevano che le telecamere registravano immagini riguardanti la sfera privata determinando l'insorgenza di stati stressanti e ansiosi. Pertanto, chiedevano la rimozione dell'impianto o la modifica del posizionamento oltre al risarcimento del danno non patrimoniale per l'indebita interferenza nelle vite private.I convenuti, costituitisi, asserivano di aver ripreso con telecamere le condotte degli attori al fine di fornire elementi probatori alla procura. Sostenevano che riprendevano solo il giardino esclusivo o il viale di accesso comune alla villetta. Precisavano che gli attori avevano sostituito l'obiettivo di una loro telecamera con un grandangolo: ciò consentiva di riprendere anche le scale di uso esclusivo dei convenuti. Pertanto, chiedevano la condanna degli attori a rimuovere la telecamera.
Ragioni decisorie
Il tribunale torinese chiarisce preliminarmente che la diatriba si sviluppa nell'àmbito di un condominio minimo per cui il caso di specie ricadrebbe nell'articolo 1122 ter Codice civile. Il legislatore ha disciplinato la videosorveglianza in materia condominiale introducendo il richiamato disposto la cui rubrica è titolata «Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni». Sancisce che le delibere concernenti l'installazione su parti comuni degli impianti di videosorveglianza devono essere approvate dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, comma 2, Codice civile (tuttavia, fa eccezione il condominio minimo costituito da due partecipanti per il quale è necessario l'assenso totalitario, nel caso in questione assente a causa degli accesi contrasti).
Gli attori hanno lamentato interferenze nella sfera privata e la menomazione del diritto alla riservatezza. Ciò in quanto i convenuti avevano posizionato tre telecamere - due puntate sulla proprietà esclusiva attorea e una terza verso le scale di ingresso - per le quali domandavano la rimozione e il risarcimento del danno. I convenuti hanno giustificato l'installazione delle telecamere su aree di proprietà comune senza il consenso degli attori sul presupposto di dover acquisire supporti probatori relativi a comportamenti illeciti tenuti dagli attori.
Le tensioni esistenti e la condanna per stalking
L'azione proposta dagli attori rientra nell'articolo 82 Rgdp secondo cui «chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento». Il decidente rileva che è vero che il trattamento di dati personali altrui è lecito qualora sia necessario ai fini investigativi sempreché siano trattati esclusivamente per tali finalità e per l'arco temporale strettamente necessario al loro perseguimento. Come è altrettanto vero che i convenuti hanno documentato con video e querele l'interesse legittimo alla videosorveglianza con riguardo ad iniziative intraprese a séguito di condotte illegittime dalle quali è scaturito un procedimento penale definito con condanna degli attori per stalking.
Tuttavia - ha evidenziato il giudicante - la legittimità del trattamento non fa venir meno la necessità di minimizzazione dei dati (i quali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati) né quella di bilanciare opposti interessi. La minimizzazione dei dati implica la riduzione al minimo del rischio di acquisire filmati che rivelino altri dati sensibili prescindendo dalla finalità. Poiché le condotte lesive degli attori ai danni dei convenuti (oggetto di giudizio penale e, in parte, del presente giudizio) sono relative alle aree condominiali, il rispetto del principio di minimizzazione dei dati richiede, nell'esercizio del legittimo interesse all'acquisizione di materiale probatorio, la ripresa delle sole parti comuni escludendo dalle riprese le porzioni proprietarie attoree.
La modifica dell’angolo visuale
La curia torinese ha accolto la domanda attorea tesa alla rimozione o modifica dell'angolo visuale delle telecamere precisando che, quand'anche non rimosse, andranno orientate in modo da escludere dal raggio visivo parti di proprietà esclusiva attoree e parti comuni oppure che vengano oscurate. Ha invece rigettato la richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale poiché l'attività di videosorveglianza non è illegittima e non risulta provato il danno subito. A quest'ultimo riguardo, la giurisprudenza in tema di violazione sul trattamento dei dati ha chiarito che il danno non patrimoniale, originato da lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali soggiace alla verifica della gravità della lesione.
Tale tipologia di danno, tuttavia, non si identifica con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento (danno evento), bensì con la sua conseguenza (danno conseguenza). Ne discende che i generici stati emotivi (ansia, stress e tensione) non sono idonei ad integrare la lesione.I convenuti, dal loro canto, hanno lamentato e chiesto la rimozione della telecamera installata dagli attori in quanto riprende la porta di ingresso e l'inizio delle scale di accesso all'abitazione dei convenuti. Non è stata ravvisata l'esistenza di un legittimo interesse che giustifichi il trattamento dei dati. Trattandosi di condominio minimo, l'installazione delle telecamere sulle parti comuni avrebbe dovuto ottenere l'approvazione di tutti i condòmini ai sensi dell'articolo 1122 ter Codice civile (il che, però, è mancato).
Mai inquadrare proprietà esclusive
Perciò l'inquadratura della telecamera dovrà riprendere, ad avviso del decidente, soltanto la porta degli attori oppure si dovranno oscurare le parti di proprietà esclusiva dei convenuti. Anche in questo caso sarà necessario che la telecamera, qualora non rimossa, sia orientata in modo da escludere dal campo visivo parti di proprietà esclusiva dei convenuti e parti comuni o che esse vengano oscurate. Anche la domanda dei convenuti volta alla rimozione della telecamera di proprietà attorea è stata accolta essendo stata ritenuta lecita la sorveglianza delle sole aree di proprietà esclusiva. In conclusione, il Tribunale di Torino, rilevando la soccombenza reciproca, ha condannato parti convenute ed attoree a rimuovere le rispettive telecamere oppure ad orientarle in modo da escludere dal raggio di ripresa parti di proprietà esclusiva altrui e aree comuni.
Lo stato della giurisprudenza
La pronuncia del Tribunale di Torino si inserisce nel tracciato giurisprudenziale che condiziona l'installazione della telecamera alla inquadratura della sola area di pertinenza dell'unità abitativa escludendo parti comuni e aree esclusive di altri condòmini (Tribunale Varese 16 giugno 2013). Ribadisce che il condomino non può installare telecamere che riprendano ambienti condominiali. In tal caso l'impianto andrà immediatamente rimosso a spese del condomino che lo ha installato. Il condomino non detiene alcun potere di installare telecamere che riprendano spazi comuni od esclusivi di altri condòmini.
Peraltro, neanche il condominio è legittimato a farlo con l'unica eccezione nel caso in cui la delibera venga adottata con assenso totalitario. Qualora l'impianto che il condomino intende installare non osserva le caratteristiche di riservatezza, sarà necessario ottenere l'assenso dei restanti condòmini (Tribunale Trani 28 maggio 2013).Anche i giudici di legittimità (Cassazione 12139/2015) chiariscono il principio per il quale è legittima l'installazione di una telecamera in condominio o avanti la propria abitazione. È sufficiente che la stessa riprenda anche parzialmente la proprietà frontista o vicina per integrare la violazione del principio di riservatezza.
La verifica dell’angolo di ripresa
Pertanto, andrà verificato se l'angolo di ripresa della videocamera installata sulle parti condominiali inquadri soltanto la porta di ingresso dell'utilizzatore o se, invece, involga una più ampia estensione fino a comprendere l'androne comune o i portoncini di accesso agli immobili.In definitiva, ciascun condomino dispone del potere di installare telecamere di videosorveglianza in àmbito condominiale sempreché l'inquadratura sia circoscritta agli spazi di proprietà esclusiva del condomino che si serve dell'impianto (escludendo spazi comuni o esclusivi di altri condòmini). La violazione dei princìpi di finalità e proporzionalità nell'uso del sistema di videosorveglianza giustificherà, pertanto, la richiesta di rimozione dell'impianto.
Telecamera installata dal condomino
Riassumendo, ogni condomino può installare telecamere per uso privato nell’àmbito delle aree di sua esclusiva proprietà e relative pertinenze. Non è necessaria l'autorizzazione del condominio o delibera assembleare essendo necessario soltanto informare gli altri condòmini. La telecamera potrà riprendere solo le aree di proprietà del condomino che la installa. Qualora, al contrario, le riprese debordino dal raggio visivo, il titolare del trattamento dovrà rispettare tutti gli adempimenti relativamente alle aree comuni, specie per quanto riguarda l’informativa. Le riprese potranno considerarsi di utilizzo personale solo se la visuale si limiti agli spazi esclusivi e pertinenziali con esclusione di quelli comuni o di esclusiva proprietà di altri condòmini.
Adempimenti IMU per l’anno 2025
a cura di Antonio Piccolo - Dottore commercilista e revisore dei conti