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Terrazzo privato, chi paga per ripristinare il parapetto

L’eventuale ripristino della facciata, essendo questa proprietà comune, sarà sempre a carico di tutti i condòmini

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di Cesarina Vittoria Vegni

La domanda

La domanda
Sono proprietario di un piccolo appartamento sito al primo piano di un residence in una località marina. L’appartamento è dotato di una terrazza di copertura di proprietà esclusiva calpestabile, con parapetti perimetrali in muratura. Il parapetto prospiciente il viale condominiale sottostante si presenta ammalorato nella parte esterna, confinante con tale viale, e necessiterebbe quindi di opere di manutenzione straordinaria. Le relative spese di ripristino dovrebbero essere a mio carico, in quanto sono il proprietario dell’appartamento (e quindi della terrazza), oppure sarebbero da imputare al condominio, configurandosi il parapetto come prolungamento del muro perimetrale della palazzina?


L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 12 giugno
La giurisprudenza è da tempo prevalentemente orientata a ritenere che, in materia di lastrici solari o terrazze a livello, i parapetti siano da considerare non condominiali. Per tutte, si veda la massima secondo la quale, «in tema di condominio di edifici, la terrazza a livello dell’appartamento di proprietà esclusiva di un singolo condomino assolve la stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell’edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che alle spese per la relativa riparazione o ricostruzione devono contribuire, oltre al proprietario della terrazza, tutti i condòmini dei piani sottostanti. E, in correlazione con tale obbligo, è configurabile il diritto dei condòmini di deliberare sui lavori, sia pure solo con riguardo a quelli necessari per la conservazione della funzione di copertura della terrazza, mentre sono a carico esclusivo del proprietario di questa le spese per il rifacimento dei parapetti o di altri simili ripari, in quanto esse servono non già alla copertura, ma alla praticabilità della terrazza» (Cassazione civile, sezione II, 1° dicembre 2000, numero 15389). Posto ciò, si ritiene che anche nel caso descritto dal quesito le spese di rifacimento dei parapetti siano di competenza del proprietario esclusivo. Si aggiunge, per completezza, che l’eventuale ripristino della facciata, essendo proprietà comune, sarà invece a carico di tutti i condòmini.

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