Trasformazione delle società del conduttore
Da L'Esperto Risponde
Ipotizzando che il lettore abbia notificato alla società conduttrice (frattanto trasformatasi in altra società), sfratto per morosità, con contestuale richiesta di decreto ingiuntivo a norma dell'articolo 664 del Codice di Procedura Civile, sussiste – a nostro giudizio - la legittimazione passiva della società trasformata (attuale conduttrice). L'articolo 2498 del Codice Civile – recante “continuità dei rapporti giuridici” - dispone infatti che: «l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione». In tema, si veda Cassazione 7 maggio 2013, n° 10598, secondo cui “la trasformazione di una società da uno ad un altro dei tipi previsti dalla legge ancorché dotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo; l'art. 2498 c.c. dispone, infatti, il principio di continuità dei rapporti giuridici a seguito della trasformazione della società, consentendo che il soggetto titolare dell'impresa conservi i diritti e gli obblighi ad essa precedenti nonché prosegua i rapporti sostanziali e processuali”.
Anche a voler ritenere la società trasformata un soggetto del tutto diverso dall'inquilino originario (il che non sembrerebbe) occorre tenere conto che a norma dell'articolo 1595 del Codice Civile, il locatore ha comunque azione diretta verso il subconduttore.
Sì al controllo dei dati usati per le tabelle millesimali
di Cesarina Vittoria Vegni
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