Tutti devono partecipare al rifacimento del tetto
Rientra tra i beni comuni anche se posto a copertura non dell’intero edificio
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 23 ottobre
Il tetto dell’edificio è chiaramente indicato dall’articolo 1117 del Codice civile tra i beni considerati comuni a tutti i condòmini, per la cui manutenzione ciascuno di essi deve partecipare alle relative spese in ragione dei rispettivi millesimi. Nel caso in esame, non rileva il fatto che il tetto bisognoso di intervento straordinario non serva da copertura all’intero...