L'esperto rispondeCondominio

Tutti devono partecipare al rifacimento del tetto

Rientra tra i beni comuni anche se posto a copertura non dell’intero edificio

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di Augusto Cirla

La domanda

In un condominio stanno per essere autorizzati i lavori di rifacimento del tetto. L’ultimo piano è composto da due appartamenti (mansarde) con rispettivi terrazzi a uso esclusivo. I tetti di queste due unità non coprono, chiaramente, l’intera superficie del condominio ma solo i locali delle due mansarde. Come vanno ripartiti i costi del rifacimento del tetto, visto anche che nel primo regolamento condominiale il costruttore aveva riservato a sé stesso la proprietà delle mansarde, poi successivamente passata agli attuali proprietari? È possibile ripartire i costi con il criterio previsto per i lastrici a uso esclusivo dall’articolo 1126 del Codice civile?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 23 ottobre

Il tetto dell’edificio è chiaramente indicato dall’articolo 1117 del Codice civile tra i beni considerati comuni a tutti i condòmini, per la cui manutenzione ciascuno di essi deve partecipare alle relative spese in ragione dei rispettivi millesimi. Nel caso in esame, non rileva il fatto che il tetto bisognoso di intervento straordinario non serva da copertura all’intero...