Tutti pagano le finestre del vano scala se le scale servono davvero a tutti
Le finestre del vano scala, in caso di sostituzione, devono essere ripartite anche tra i fondi che non hanno accesso alle scale?
L'articolo 1118 del Codice Civile prevede che «il condòmino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni» e che, in quanto tale, non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
In effetti, la Corte di Cassazione (non dà ultimo con il provvedimento del 20.4.2017 n. 9986) ha stabilito che se nell'edificio condominiale siano compresi locali forniti di un accesso diverso dall'androne e dal vano scale - c.d. accesso esterno al condominio -, anche i proprietari di detti locali sono tenuti a concorrere, sia pure in misura minore, alle spese di manutenzione dell'androne e delle scale, quando scale e androne servono per accedere alla portineria o al tetto o al lastrico di copertura.
Vanno coordinati due principi diversi, discendenti, da una parte, dalla previsione contenuta nell'articolo 1117 codice civile sulla presunzione di condominialità delle parti comuni in disamina, e, dall'altra parte, la previsione dell'art. 1123 codice civile secondo il quale qualora in un condominio ci sono beni e servizi destinati a servire solo alcuni dei proprietari le spese sono a carico solo di coloro che ne traggono utilità.
Ora, in assenza di un formale titolo che esclude la proprietà, l'androne e le scale di un edificio sono oggetto di proprietà comune, ai sensi dell'art 1117 codice civile, anche dei proprietari dei locali terranei, che abbiano accesso direttamente dalla strada, in quanto costituiscono elementi necessari per la conservazione delle strutture di copertura di copertura dell'edifico.
Quindi, le scale (e quanto in esse costituisce parte integrante strutturale, come le finestre) quando sono un mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, conservano la qualità di parti comuni, così come indicato nell'art. 1117 codice civile, anche relativamente ai condomini proprietari di negozi con accesso dalla strada, in assenza di titolo contrario, poiché anche tali condomini ne fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio.