UN'ANNOTAZIONE IN FATTURA SALVA LA DETRAZIONE
Ai fini della detrazione del 50% (articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 1, comma 47, legge 190/2014, guida al 50% su www.agenziaentrate.it), rileva l’intestazione della fattura. Pertanto, se, come nel caso di specie, la fattura è intestata solo al marito convivente con la moglie proprietaria della unità immobiliare e la stessa moglie è tra i titolari del conto corrente cointestato, la detrazione compete anche alla moglie, a condizione che la fattura sia integrata, anche con annotazione successiva all’emissione, indicando la percentuale di spese sostenute dalla moglie. È possibile anche annotare che l'imputazione alla moglie della spesa è pari al 100%. Con la circolare 17/E del 2015, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ipotesi in cui l’ordinante del bonifico e il beneficiario della detrazione non coincidano, questa viene riconosciuta a favore del beneficiario, a condizione che nel bonifico venga indicato il suo codice fiscale, e che siano rispettati gli altri adempimenti previsti dalla normativa. Tuttavia, anche in assenza di specifica indicazione del codice fiscale della moglie nel bonifico, si ritiene che la titolarità del conto corrente di appoggio del bonifico sia sufficiente per dimostrare il pagamento come risulta dalla fattura cointestata a seguito dell’annotazione successiva.
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