Va dimostrato che i danni derivino dal piano superiore, altrimenti il risarcimento va diviso tra tutti
Se il condomino del piano sottostante non dimostra che i danni al suo solaio siano dipesi da fatti imputabili a quello del piano superiore, non potrà essere risarcito
Se il condomino del piano sottostante non dimostra che i danni al suo solaio siano dipesi da fatti imputabili a quello del piano superiore, non potrà essere risarcito e le spese per la riparazione andranno spartite in parti uguali vista la presunzione assoluta di comunione del solaio. Del resto, la norma sulla responsabilità da custodia è diretta a tutelare i terzi danneggiati dalla cosa custodita e non i comunisti tra loro. Lo sottolinea il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 88 del 20 gennaio 2021.
È il proprietario di un appartamento al pianterreno ad aprire la causa. Il suo alloggio, lamenta, era stato gravemente danneggiato da fenomeni umidiferi causati da infiltrazioni d'acqua derivanti dal lastrico di proprietà della titolare dell'abitazione posta al piano superiore. Evento che, aggiunge coinvolgendo il Condominio, era stato più volte denunciato ma mai risolto.
Di qui, la domanda di ristoro dei danni. I convenuti respingono tutte le accuse ma il Tribunale – superate le eccezioni procedurali preliminari sollevate dall'ente – accoglie la richiesta. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'articolo 2051 del Codice civile, spiega, è oggettiva e per configurarsi è sufficiente accertare l'esistenza di un nesso causale tra il bene custodito ed il danno da esso procurato.
Il custode non conta
E questo, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza in quanto la nozione di custodia non presuppone e neanche implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto a carico del depositario. D'altro canto, prosegue il giudice, la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi legati al bene custodito. Pertanto, si riterrà custode chi effettivamente controlli modalità d'uso e di conservazione della cosa e non necessariamente il proprietario o chi se ne trovi in relazione diretta.
Nella vicenda, dagli esiti della perizia era emerso che i danni pretesi erano derivati da infiltrazioni acquose conseguenti allo sfondellamento del solaio dovuto al perpetuarsi ed accumularsi di pioggia sul lastrico solare appartenente alla proprietaria dell'abitazione sita al piano superiore. La responsabilità degli eventi, dunque, non poteva che essere sua.
La presunzione
Ciò chiarito, il Tribunale richiama l'assunto giurisprudenziale secondo cui il condomino del piano sottostante che agisca nei confronti di quello del piano superiore sarà tenuto a dimostrare – per esser risarcito dei danni al proprio solaio – che essi dipendano, ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, da fatti imputabili a quest'ultimo. In assenza di tale prova le spese di riparazione necessarie andranno divise in parti uguali, presumendosi la comunine del solaio.
Presunzione che impedirà altresì l'applicazione della disciplina sulla custodia, tesa a garantire i terzi danneggiati e non i comunisti tra loro. In sintesi, in sede di riparto dei costi inerenti il tetto di copertura, a rilevare non è tanto la sua appartenenza ad alcuni o a tutti i condòmini, quanto la funzione di copertura degli appartamenti. Questo, tuttavia, non significherà che solo i proprietari dei vani posti nella verticale sottostante alla zona da riparare siano tenuti alle relative spese poiché non può, almeno in linea generale, ammettersi una ripartizione per “zone” di un tetto, di un lastrico solare o terrazzo a livello di appartamento. Tanto è vero che, nella fattispecie, la consulenza tecnica d'ufficio aveva inequivocabilmente dimostrato che i danni erano interamente ascrivibili alla precarietà del terrazzo soprastante l'unità danneggiata. Per le ragioni esposte, il Tribunale di Agrigento ne condanna la proprietaria al risarcimento dei danni causati all'immobile situato al piano inferiore oltre che alla refusione delle spese processuali.