Condominio

Va sospesa la delibera approvata nonostante il voto contrario maggioritario

L'interesse degli impugnanti travalica per intensità quello del condominio teso alla conservazione del documento decisionale

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di Fulvio Pironti

L'interessante ordinanza cautelare del Tribunale di Venezia, pubblicata il 14 febbraio 2022, si inserisce nella complessa tematica della sospensione delle delibere assembleari condominiali. La questione verteva su una delibera assembleare, impugnata da alcuni condòmini, il cui oggetto, relativo ad un intervento di riparazione alla condotta fognaria comune, era stato approvato nonostante la manifestazione del voto contrario da parte della maggioranza millesimale.

Natura e presupposti della sospensiva
È noto che la concessione della sospensione cautelare congela ogni effetto esecutivo spiegato dal deliberato. L’articolo 1137, commi 3 e 4, Codice civile sancisce che l'impugnante è legittimato a domandarla all’autorità giudiziaria. È un procedimento cautelare regolato dal Codice processuale civile sottratto all’obbligo del tentativo mediatorio. Tende alla concessione di un provvedimento provvisorio in attesa della definizione del giudizio di merito e prevede la ricorrenza contestuale didue presupposti: la parvenza del diritto (cosiddetto fumus boni iuris) e il pericolo nel ritardo (cosiddetto periculum in mora).

La parvenza del buon diritto onera il richiedente del provvedimento cautelare di comprovare elementi volti a far ritenere fondata la domanda. Va intesa come accertamento del diritto del quale è chiesta cautela e deve fondarsi sulla probabilità della esistenza del diritto. Deve poi coesistere con il pericolo nel ritardo: tale requisito deve corrispondere ad una situazione di pericolo attuale determinata dalle condizioni in cui si è venuto a trovare l'istante. La concessione della misura impone la comparazione del danno che subirebbe il condomino per effetto della esecuzione della opposta delibera con il danno che subirebbe il condominio. La sospensiva potrà essere concessa solo quando il pregiudizio derivante al primo sia più grave di quello che subirebbe il secondo.

Ragioni a base della sospensiva
Ripercorriamo, ora, la linea motiva resa dal decidente lagunare. Ha sospeso l'esecutività della delibera opposta ritenendo sussistente la parvenza del diritto (fumo del buon diritto) in quanto risultava essere stata approvata nonostante l'espresso voto contrario di un numero di condòmini rappresentativo della maggioranza millesimale. Il vizio dedotto dai condòmini rientrava, a parere del sospendente, nel novero dell'annullabilità.In ordine al presupposto del pericolo nel ritardo, premette che l'approvazione della decisione assembleare sia il frutto di un errore commesso dal presidente dell'assemblea. Tuttavia, il deliberato - osserva opportunamente il giudicante - necessita di essere espunto dal contesto del verbale d'assemblea con le tutele apprestate dall'ordinamento, ovvero la sospensione cautelare preliminare e il conseguente annullamento nel merito.

Il condominio, dal suo canto, se pur consapevole dell'errore in cui era incorso, non si era premurato di annullare la delibera in autotutela nelle successive assemblee. Consegue che l'assenza della sospensiva rende possibile l'impiego della delibera assembleare (di per sé erronea) in quanto il condominio permane titolato a poter vantare verso i condòmini pretese di pagamento dei contributi per dar corso alle opere riparative o sostitutive della condotta fognaria.È evidente la sussistenza del requisito della parvenza del buon diritto e la pacifica e documentata contraria volontà manifestata dalla maggioranza millesimale in relazione alla decise manutenzioni. L'interesse degli impugnanti, diretto alla concessione di un provvedimento cautelare che inibisca - perciò sospenda - ogni giuridico effetto dispiegato dalla delibera opposta, travalica per intensità quello coltivato dal condominio teso alla conservazione del documento decisionale.

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